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	<title>myPlanets - Blog</title>
	<link>http://blog.myplanets.org</link>
	<description>Il blog di myPlanets</description>
	<pubDate>Thu, 08 May 2008 21:21:33 +0000</pubDate>
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	<language>en</language>
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		<title>Beppe Grillo: il prossimo V-Day</title>
		<link>http://blog.myplanets.org/2007/09/12/beppe-grillo-il-prossimo-v-day/</link>
		<comments>http://blog.myplanets.org/2007/09/12/beppe-grillo-il-prossimo-v-day/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 16:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informazioni Utili]]></category>
<category>Beppe Grillo</category><category>prossimo V-Day</category>
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		<description><![CDATA[N.A.Di.R. informa: Beppe Grillo nel backstage preannuncia il prossimo V-Day&#8230;
e sarà il momento per valutare insieme il sistema informativo, perché tutti noi vorremmo sapere la verità al di là degli interessi editoriali&#8230;
la conoscenza è l&#8217;unico mezzo per acquisire la libertà di scegliere e di essere.
Guarda il video
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]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>N.A.Di.R. informa: Beppe Grillo nel backstage preannuncia il prossimo V-Day&#8230;<br />
e sarà il momento per valutare insieme il sistema informativo, perché tutti noi vorremmo sapere la verità al di là degli interessi editoriali&#8230;<br />
la conoscenza è l&#8217;unico mezzo per acquisire la libertà di scegliere e di essere.</p>
<p><a href="http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Downloads&#038;d_op=getit&#038;lid=8261&#038;ext=_big.wmv">Guarda il video</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Raccolta di giochi Cult anni &#8216;80</title>
		<link>http://blog.myplanets.org/2007/09/12/raccolta-di-giochi-cult-anni-80/</link>
		<comments>http://blog.myplanets.org/2007/09/12/raccolta-di-giochi-cult-anni-80/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 16:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Giochi]]></category>
<category>anni -80</category><category>Cult</category><category>giochi</category><category>Raccolta</category>
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		<description><![CDATA[
 Pacman Deluxe 
Deluxe Pacman è un Pacman clone molto bello dalla grafica rinnovata e i suoni e le musiche di nuova generazione. Strani e inconsueti powerups appariranno nei vari livelli strutturati molto bene dal programmatore. Ottima la possibilità di stabilire all&#8217;avvio la modalità video full screen oppure windowed e di giocare da 1 a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://myplanet.altervista.org/html/uploads/deluxe_pacman.jpg"></center><br />
<strong> Pacman Deluxe </strong><br />
Deluxe Pacman è un Pacman clone molto bello dalla grafica rinnovata e i suoni e le musiche di nuova generazione. Strani e inconsueti powerups appariranno nei vari livelli strutturati molto bene dal programmatore. Ottima la possibilità di stabilire all&#8217;avvio la modalità video full screen oppure windowed e di giocare da 1 a 4 giocatori. Tre i livelli di difficoltà presenti nelle opzioni (Easy, Medium e Hard). Controlli con tastiera o joystick.<br />
<a href="http://home.cogeco.ca/~nroy15/zips/DPacman169b.zip"><br />
Scarica Pacman Deluxe </a></p>
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<p><center><img src="http://myplanet.altervista.org/html/uploads/smiley.jpg"></center><br />
<strong> Smiley&#8217;s Breakout </strong><br />
Smiley&#8217;s Breakout è un clone del famosissimo Arkanoid.<br />
<a href="http://www.cinnamon.dk/files/smileysbreakout.EXE"><br />
Scarica Smiley&#8217;s Breakout </a></p>
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<p><center><img src="http://myplanet.altervista.org/html/uploads/bluetris2.gif"></center><br />
<strong> Bluetris 2 </strong><br />
Gioco di grande qualità dal punto di vista della grafica e dei suoni. Buona variante di tetris.<br />
<a href="ftp://ftp.megagames.com/pub/freegames/SetupBluetris2.exe"><br />
Scarica Bluetris 2 </a></p>
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<p><center><img src="http://myplanet.altervista.org/html/uploads/mario.jpg"></center><br />
<strong> Super Mario Bros </strong><br />
Il super idraulico più famoso del mondo alle prese con le solite avventure. Aiutate Mario a ritrovare tutte le monete d&#8217;oro evitando le tartarughe. Mitico!!! e soprattutto gratis!<br />
<a href="ftp://ftp2.01jeux.net/jeux3/download/mario.zip"><br />
Scarica Super Mario Bros </a></p>
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<p><center><img src="http://myplanet.altervista.org/html/uploads/frozen_bubble.jpg"></center><br />
<strong> Frozen Bubble </strong><br />
Frozen Bubble è un bellissimo e molto colorato clone di Puzzle Bubble, il famoso gioco in cui dovete far esplodere 3 bolle di colore uguale. Al posto dei classici draghetti troverete due simpatici pinguini. I livelli da giocare sono centinaia e diverse le modalità di gioco (contro il computer o contro un amico). Ottima la grafica del gioco e molto buone anche le musiche. Tutto ciò rende Frozen Bubble un gioco da scaricare assolutamente.<br />
<a href="http://kent.dl.sourceforge.net/sourceforge/fb-win32/frozenbubble.exe"><br />
Scarica Frozen Bubble </a></p>
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<p><center><img src="http://myplanet.altervista.org/html/uploads/donkey_kong_pc.gif"></center><br />
<strong> Donkey Kong PC </strong><br />
Bellissimo remake di Donkey Kong con il solito Super Mario che dovrà cercare di salvare la sua principessa dalle grinfie di Donkey Kong; il divertimento è assicurato. Gli obbiettivi del gioco sono gli stessi dell&#8217;originale. Provatelo! Per poter avviare il gioco: - è necessario scaricare e scompattare nella directory del gioco la div32run.dll - è necessario settare le impostazioni della scheda video a 65.536 (16 bit) altrimenti il gioco potrebbe non partire.<br />
<a href="http://home.arcor.de/bbsoftware/files/games/DONKEYKONGPC.ZIP"><br />
Scarica Donkey Kong PC </a></p>
<p><center>_________________________________________</center></p>
<p><center><img src="http://myplanet.altervista.org/html/uploads/lemmings_2_tribes.gif"></center><br />
<strong> Lemmings 2: The Tribes </strong><br />
I Lemmings hanno fondato 12 tribù, ognuna con i suoi segni distintivi. Fate del vostro meglio per aiutarli a recuperare i 12 pezzi del medaglione&#8230;<br />
<a href="http://www.abandonware-france.org/clic.php3?url=449"><br />
Scarica Lemmings 2: The Tribes </a></p>
<p><center>_________________________________________</center></p>
<p><center><img src="http://myplanet.altervista.org/html/uploads/real_pool.jpg"></center><br />
<strong> Real Pool </strong><br />
Real Pool è un divertente gioco del pool con bellissima grafica 3D e gameplay assolutamente realistico. Potrai giocare da solo (contro il computer) o sfidare un tuo amico in una delle quattro pool room a 8-ball pool o 9-ball pool.<br />
Caratteristiche del gioco:<br />
- Classico pool a 8 palle<br />
- Classico pool a 9 palle<br />
- Bella grafica 3D<br />
- Quattro differenti sale<br />
- Possibilità di giocare contro il computer o contro un amico<br />
<a href="http://www.justfreegames.com/downloads/games/realpool/wu/Real_Pool.exe"><br />
Scarica Real Pool </a></p>
<p><center>_________________________________________</center></p>
<p><center><img src="http://myplanet.altervista.org/html/uploads/prince_of_persia_4d.gif"></center><br />
<strong> Prince of Persia 4D </strong><br />
Prince of Persia 4D è un rifacimento del classico gioco di avventura Prince of Persia, con livelli più difficili e un sistema di gioco più elaborato, perfetto per i fan di Prince of Persia che cercano nuovi e più duri giochi da &#8220;spolpare&#8221;. L&#8217;originale Prince of Persia era stato rilasciato nel 1990 e divenne un gioco sempre più popolare negli anni.<br />
Con i suoi temi e paesaggi arabi, e con i suoi puzzles e le sue sorprese inaspettate, questo gioco è uno dei giochi per PC più ricercati e giocati.<br />
<a href="http://www.dosgamesarchive.com/download/download2.php?id=158"><br />
Scarica Prince of Persia 4D </a></p>
<p><center>_________________________________________</center></p>
<p><center><img src="http://myplanet.altervista.org/html/uploads/neo_sonic_3_revelations.jpg"></center><br />
<strong> Neo Sonic 3: Revelations </strong><br />
Neo Sonic 3: Revelations è una nuova e molto bella versione di Sonic, il simpatico riccio che ha fatto divertire molte generazioni di video-giocatori. Davvero un gran gioco veramente ben fatto sia nella grafica che nelle musiche, inoltre la giocabilità è buona e il divertimento è assicurato. In più si può scegliere tra quattro personaggi: Sonic, Tails, Knuckles and Amy e cosa di non poco conto è la possibilità di salvare ad ogni livello.<br />
Controlli:<br />
Frecce = direzione<br />
Shift = salta<br />
Ctrl = azione personaggio<br />
Esc = ritorno al menu<br />
<a href="http://fanmade.emulationzone.org/manicteam/software/NS3R.zip"><br />
Scarica Neo Sonic 3: Revelations </a></p>
<p><center>_________________________________________</center></p>
<p><center><img src="http://myplanet.altervista.org/html/uploads/e-gon_adventures.jpg"></center><br />
<strong> E-gon Adventures </strong><br />
E-gon Adventures è un clone di Pang, il famoso gioco da bar molto apprezzato ancora oggi nonostante sia ormai piuttosto datato.<br />
<a href="http://www.e-game.com/games/e-gon.exe"><br />
Scarica E-gon Adventures </a></p>
<p><center>_________________________________________</center></p>
<p><center><img src="http://myplanet.altervista.org/html/uploads/sonic_3d_roboblast_II.jpg"></center><br />
<strong> Sonic 3D Robo Blast II </strong><br />
Sonic 3D Robo Blast II è il primo gioco di Sonic realizzato completamente in 3D. E proprio come in tutte le altre versioni di Sonic tanti saranno gli anelli da raccogliere ed altrettanti i poveri animaletti da salvare dalla schiavitù dei robots. La differenza principale è proprio quella che riguarda la grafica 3D.<br />
<a href="http://clipper.ship.edu/~af0916/FinalDemo109.exe"><br />
Scarica Sonic 3D Robo Blast II </a></p>
<p><center>_________________________________________</center></p>
<p><center><img src="http://myplanet.altervista.org/html/uploads/invasion_force_turbo.gif"></center><br />
<strong> Invasion Force Turbo </strong><br />
Invasion Force Turbo è uno sparatutto in perfetto stile retro dal gioco molto veloce e pulito. Previeni l&#8217;invasione aliena distruggendo gli invasori prima che conquistino la terra. La difficoltà del gioco è graduale e gli stessi nemici aumentano col passare del tempo.<br />
Caratteristiche del gioco sono le seguenti:<br />
Grafica fluida.<br />
Giocabilità appassionante e divertente.<br />
Azione frenetica.<br />
Effetti buoni e colorati.</p>
<p><a href="http://www.elliottproductions.co.uk/download/InvasionTurbo.zip"><br />
Scarica Invasion Force Turbo </a></p>
<p><center>_________________________________________</center></p>
<p><center><img src="http://myplanet.altervista.org/html/uploads/scotts_space_invaders.jpg"></center><br />
<strong> Scott&#8217;s Space Invaders </strong><br />
A prima vista Scott&#8217;s Space Invaders sembra quasi la rom di un vecchio gioco per l&#8217;Atari-2600. Il gioco integra degli effetti grafici 3D, powerups e armi avanzati e richiede le DirectX 9.0 o superiori.<br />
<a href="http://www.sb-software.com/spaceinvaders/sbvade16.exe"><br />
Scarica Scott&#8217;s Space Invaders </a></p>
<p><center>_________________________________________</center></p>
<p><center><img src="http://myplanet.altervista.org/html/uploads/phoenix.gif"></center><br />
<strong> Phoenix </strong><br />
Phoenix è un clone del famoso arcade game. Un classic game per eccellenza. Versione completa e in tutto simile all&#8217;originale (anche nei suoni). Per poter avviare il gioco: - è necessario scaricare e decomprimere nella directory del gioco la div32run.dll  - è necessario settare le impostazioni della scheda video a 65.536 (16 bit) altrimenti il gioco potrebbe non partire.<br />
<a href="http://www.ingyenjatek.hu/dl/Phoenix.zip"><br />
Scarica Phoenix </a></p>
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<p><center><img src="http://myplanet.altervista.org/html/uploads/manic_miner.gif"></center><br />
<strong> Manic Miner </strong><br />
vuoi rivivere le emozioni che provavi giocando agli arcade da bar negli anni 80&#8242; non devi fare altro che scaricare Manic Miner di Mucky Paws realizzato per Windows. Il gioco mette a disposizione le 20 caverne del gioco originale ed in più altre 20 caverne in più. La grafica del gioco è praticamente identica a quella dell&#8217;originale e le musiche sono anch&#8217;esse riprese dal vecchio omonimo titolo che tanto ci ha appassionati negli anni 80&#8242;.<br />
<a href="http://www.btinternet.com/~jason.brooks/Software/ManicMiner/ManicMiner.zip"><br />
Scarica Manic Miner </a></p>
<p><center>_________________________________________</center></p>
<p><center><img src="http://myplanet.altervista.org/html/uploads/z2.jpg"></center><br />
<strong> Out run </strong><br />
Chi, negli anni 80, non ha sognato di guidare un ferrari grazie a queso gioco?<br />
<a href="http://www.andromedafree.it/giochi/14abandonware/pagine/3/02outrun.zip"><br />
Scarica Out run </a></p>
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		<title>No al Trusted Computing</title>
		<link>http://blog.myplanets.org/2007/07/21/no-al-trusted-computing/</link>
		<comments>http://blog.myplanets.org/2007/07/21/no-al-trusted-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2007 18:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informazioni Utili]]></category>
<category>Trusted Computing</category>
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		<description><![CDATA[Il Trusted Computing, o più brevemente TC, (informatica fidata) è un insieme di componenti hardware-software e di specifiche che dovrebbero rendere i computer di prossima generazione più &#8217;sicuri&#8217;. Il TC è promosso dal consorzio TCG (Trusted Computing Group), composto dalle principali compagnie informatiche internazionali. In sostanza, grazie a questo sistema, i computer potrebbero consentire soltanto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Trusted Computing, o più brevemente TC, (informatica fidata) è un insieme di componenti hardware-software e di specifiche che dovrebbero rendere i computer di prossima generazione più &#8217;sicuri&#8217;. Il TC è promosso dal consorzio TCG (Trusted Computing Group), composto dalle principali compagnie informatiche internazionali. In sostanza, grazie a questo sistema, i computer potrebbero consentire soltanto l&#8217;accesso o l&#8217;esecuzione di software specificamente autorizzato. Secondo Richard Stallman, informatico di fama mondiale, «In passato si sono avuti problemi isolati per via di queste caratteristiche. Il trusted computing renderà tali fenomeni pervasivi. Un nome più appropriato potrebbe essere treacherous computing (informatica infìda), proprio perché il progetto è quello di far sì che i computer disattendano sistematicamente le istruzioni del proprietario». </p>
<p>Stanno tentando di trasformare Internet in un supermercato globale, dove ciò che ora è libero e fruibile da tutti, potrà essere disponibile solo a pagamento. Per riuscirci sono stati introdotti dei meccanismi di protezione anticopia (DRM) che, di fatto, ledono il diritto alla piena fruizione del bene acquistato. </p>
<p>No1984.org si schiera apertamente contro tali tecnologie restrittive ed invasive. SCONSIGLIAMO pertanto l&#8217;acquisto di tutti quei prodotti la cui fruizione richiede uno specifico apparecchio, o impediscano di effettuarne una copia di riserva, o richiedano un meccanismo di attestazione remota per il loro funzionamento. </p>
<p>In sostanza, SCONSIGLIAMO l&#8217;acquisto di: </p>
<p>CD e DVD che per mezzo di DRM impediscano la copia di riserva, non possano essere utilizzati su tutti i lettori (lo stereo di casa, il PC, il lettore in auto, ecc.) ma solo su uno di essi; </p>
<p>PC e portatili che siano predisposti per un utilizzo, ancora non ben definito ma potenzialmente limitante per la libertà dell&#8217;utente, della tecnologia Trusted Computing. </p>
<p>Quindi: </p>
<p>Prima di acquistare un CD/DVD chiedi al negoziante: </p>
<p>&#8220;è possibile fare una copia di riserva?&#8221;<br />
&#8220;è possibile leggerlo con qualunque lettore?&#8221;<br />
e se le risposte sono negative, o il negoziante non sa rispondere, NON ACQUISTARLO. </p>
<p>Prima di acquistare un PC chiedi al negoziante: </p>
<p>&#8220;è predisposto per la tecnologia Trusted Computing?&#8221;<br />
&#8220;contiene un chip TPM o chip Fritz?&#8221;<br />
e se le risposte sono positive, o il negoziante non sa rispondere, NON ACQUISTARLO. </p>
<p>Filmati sul Trusted Computing http://www.no1984.org/Trusted_Computing_movie<br />
Per saperne di più visita http://www.no1984.org/</p>
<p class="akst_link"><a href="http://blog.myplanets.org/?p=10&amp;akst_action=share-this"  title="Invia il post via E-mail o salvalo in uno dei servizi di bookmarking sociale..." id="akst_link_10" class="akst_share_link">Condividi</a>
</p>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Signoraggio - Schiavi del sistema</title>
		<link>http://blog.myplanets.org/2007/07/21/signoraggio-schiavi-del-sistema/</link>
		<comments>http://blog.myplanets.org/2007/07/21/signoraggio-schiavi-del-sistema/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2007 18:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informazioni Utili]]></category>
<category>Schiavi del sistema</category><category>Signoraggio</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myplanets.org/2007/07/21/signoraggio-schiavi-del-sistema/</guid>
		<description><![CDATA[LA PIU&#8217; GRANDE TRUFFA DEGLI ULTIMI 300 ANNI
Continua da oltre 300 anni la più grande truffa che l&#8217;intelletto umano sia mai riuscito a concepire. Sopravvive grazie all&#8217; ignoranza delle masse mantenuta costante negli anni grazie al divieto assoluto della stampa ufficiale a parlarne in termini comprensibili. Il suo nome? SIGNORAGGIO.
SCHIAVI DEL SISTEMA
Attenzione: quello di cui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LA PIU&#8217; GRANDE TRUFFA DEGLI ULTIMI 300 ANNI</p>
<p>Continua da oltre 300 anni la più grande truffa che l&#8217;intelletto umano sia mai riuscito a concepire. Sopravvive grazie all&#8217; ignoranza delle masse mantenuta costante negli anni grazie al divieto assoluto della stampa ufficiale a parlarne in termini comprensibili. Il suo nome? SIGNORAGGIO.</p>
<p>SCHIAVI DEL SISTEMA<br />
Attenzione: quello di cui verrete a conoscenza, proseguendo nella lettura, cambierà completamente la vostra visione del mondo. La politica vi sembrerà tutta una farsa ed inizierete ad intuire chi possiede veramente il potere di far crescere o di annientare le economie di interi Stati. Quando avrete capito i meccanismi dell&#8217; incredibile trappola nella quale siete invischiati, vostro malgrado, anche voi, NON POTRETE PIU&#8217; TORNARE INDIETRO!. Se ritenete di essere pronti per sapere la verità proseguite pure. Se non volete aggiungere una preoccupazione (molto grossa) a quelle che già avete, fate dietro-front e RIMANETE TRANQUILLAMENTE NELL&#8217;IGNORANZA, è comunque un vostro diritto.</p>
<p>Partiamo con alcune domande fondamentali. Provate a dare una risposta a questi quesiti apparentemente banali, magari pescandola da quanto avete appreso a scuola, oppure leggendo i giornali o ascoltando la TV, la radio ecc&#8230; Probabilmente avrete qualche difficoltà a rispondere con sicurezza!</p>
<p>1) Di chi è il denaro (compreso quello che avete nel portafoglio)?</p>
<p>2) Dove prende i soldi una banca quando ve li presta?</p>
<p>3) Cos&#8217;è l&#8217; interesse sul prestito applicato dalla B.C.E.? </p>
<p>4) Cos&#8217;è il debito pubblico? A chi dobbiamo tutti quei soldi? Perchè aumenta sempre? </p>
<p>L&#8217;unico sistema per capire la complessa meccanica dell&#8217;economia mondiale è riportare tutto ai minimi termini e ragionare con dei modelli semplici. Magari leggendoci una simpatica favoletta per bambini&#8230;.</p>
<p>IL CORNACCHIONE ED IL POPOLO TONTOLONE!<br />
Immaginate una società in piccolo. Diciamo un paesino composto da un centinaio di abitanti nel quale ognuno abbia un ruolo diverso, ovvero sappia fare qualcosa che gli altri non sanno fare. Ci sarà quindi il calzolaio, il barbiere, il ristoratore, il muratore, il falegname ecc&#8230;Un modellino di società standard in scala ridotta. Immaginate ora che il denaro totale posseduto da questa piccola società ammonti a&#8230;diciamo&#8230; a 10.000 euro. Ogni abitante possiederà in media 100 euro in banconote di vario taglio. Immaginiamo che la cultura dominante di questa società sia il risparmio a tutti i costi. Se ognuno di loro si tenesse il denaro stretto stretto, senza spenderlo, la società sarebbe destinata a cadere nella miseria più totale nel giro di pochi giorni. Zero scambi commerciali = morte sicura del nostro simpatico paesino di montagna in tempi brevissimi. La cultura dominante, affinchè la società prosperi, deve essere quella dello scambio commerciale continuo, della vivacità di mercato costante. Avremo così il calzolaio che paga il falegname per sistemare una porta; il falegname pagherà il ristoratore per il pranzo; il ristoratore pagherà il barbiere per i capelli, il quale pagherà il sarto per la camicia nuova ecc&#8230;Il denaro è sempre quello, ma per il solo fatto di passare di mano in mano quella società è destinata a migliorare il proprio benessere materiale all&#8217;infinito.</p>
<p>La società dei consumi si basa su questo semplice principio.</p>
<p>Immaginiamo che questa società sia governata da un capo saggio, buono e che lavori per il bene di tutti: lo so che è difficile da credere ma proviamo a fare questo sforzo di immaginazione (in una favola ci puo&#8217; stare&#8230;)! Tale capo deciderà saggiamente quante banconote stampare (in base al comportamento del mercato, all&#8217;aumento demografico, agli scopi comuni ecc&#8230;) ed in che maniera distribuirle; per esempio sottoforma di compenso per lavori di pubblica utilità. Il costo di produzione di tali banconote sarebbe irrisorio: carta + inchiostri + manodopera. Potrebbe ordinare al tipografo del paese di stampare il denaro, ricompensandolo con la giusta dose di banconote da lui stesso stampate, e a fine stampa potrebbe prendere i clichè e portarli al sicuro affichè nessuno ne abusi. Semplice no?</p>
<p>Tutto troppo bello perchè sia vero&#8230;</p>
<p>Immaginiamo invece che il capo di questo villaggio sia un tipo disonesto, arrogante, subdolo e che sia molto concentrato sul proprio e personale interesse e che del villaggio e dei suoi abitanti non gliene freghi proprio un bel niente! Immaginiamo che tale capo venga avvicinato da un losco individuo, che chiameremo &#8220;Amschel&#8221; il quale gli proponga un sistema per diventare immensamente ricchi entrambi, mettendolo in quel posto agli ignari abitanti del villaggio. Il capo accetta di buon grado e si mette ad ascoltare la furbissima proposta del nero cornacchione: &#8220;per prima cosa&#8221; dice il losco Amschel &#8220;devi ritirare tutte le banconote che girano nel tuo villaggio e distruggerle!&#8221;. &#8220;Sei impazzito?&#8221; ribatte il capo: &#8220;sarebbe la fine di tutto!&#8221;. &#8220;No, tranquillo&#8230;&#8221; sussurra con un diabolico sorriso il sig. Amschel &#8220;&#8230;sarà l&#8217;inizio di tutto! Sostituirai tutte le banconote, che ora sono di proprietà degli abitanti del villaggio, con quelle che ti darò io. Io però non ti regalerò le banconote&#8230;eh! eh! eh!&#8230;ma te le presterò per un tempo indefinito. In cambio ti chiederò un misero interesse&#8230;diciamo&#8230;un 2&#8230;anzi&#8230;un 2,5%! Se metterai in circolazione le mie banconote io ti farò diventare ricchissimo!&#8221;. &#8220;Mmm&#8230;.Tutto qui? Accetto , ovviamente! Ma per metterle in circolazione come faremo?&#8221;.&#8221;Tranquillo capovillaggio. Dovrai concedermi il permesso di fondare una banca nel tuo villaggio, al resto penserò a tutto io! Ih! Ih! Ih!&#8221;</p>
<p>L&#8217;economia sembra funzionare più o meno come prima ma dopo un anno arriva la prima batostina&#8230;Amschel contatta il capovillaggio e gli chiede il pagamento degli interessi: il 2,5% di 10.000 euro ovvero 250 euro! Il primo anno il capovillaggio riesce a pagare, ma già il secondo anno si trova in difficoltà. Dovrebbe pagare altri 250 euro ma la popolazione è aumentata ed il denaro totale è diminuito e così anzichè pagare si fa prestare altri 2.000 euro da quel torvo del sig. Amschel. Il terzo anno gli interessi da pagare diventano 306,25 euro, ovvero il 2,5% dei 10.000 iniziali + i 250 di interesse non pagato l&#8217;anno prima + i 2.000 prestati l&#8217;anno prima. Il capovillaggio però non ha un euro e così chiede un prestito agli ignari abitanti del villaggio inventando il B.O.T.! In pratica dice: se mi prestate 306,25 Euro io tra sei mesi ve ne restituisco 310. Gli abitanti non si fanno pregare (sembra un buon affare) e così prestano il denaro al capovillaggio. Egli salda la rata di 306,25 euro, ma sei mesi dopo si presenta il problema di pagare i 310 euro di B.O.T. agli abitanti. Il capovillaggio taglia la testa al toro e si fa prestare altri 1.000 euro dal cornacchione così puo&#8217; saldare il B.O.T. ed anche pagare la prossima rata di interessi al sig. Amschel. Intanto la massa monetaria nel paesino è aumentata e, di conseguenza, ogni singola banconota perde di valore (inflazione) e quindi la gente si ritrova ad avere bisogno di più denaro (che ora vale meno) per poter svolgere la propria attività. Ed è così che anno dopo anno quel paesino, senza sapere ne perchè ne percome, si indebita sempre di più e si avvicina sempre di più al punto di non ritorno. Amschel inizia a sfregarsi le mani&#8230;il suo piano sta dando i suoi frutti. Amschel, infatti, prestando delle merci di modico valore (il valore reale delle banconote è praticamente nullo composto solo da carta, inchiostro ed un po&#8217; di manodopera) sta tenendo per le palle l&#8217;intero villaggio senza che gli abitanti abbiano il benchè minimo sospetto di cosa stia accadendo&#8230;.</p>
<p>Iniziate a capire?</p>
<p>Ben presto il capovillaggio si troverà invischiato in una gravosa situazione che non riesce più a controllare. Comunque lui è ricco, la gente non sa nulla di nulla e quindi chissenefrega! Inizia ad elaborare teorie astruse ed incomprensibili da dare in pasto al villaggio per giustificare la presenza di questo debito, di cui si inizia a vociferare, che riguarda tutti i cittadini e che si ingrossa sempre di più. La situazione vera è che il villaggio è in debito con il sig. Amschel dell&#8217; intera massa monetaria che circola nel paese + svariate migliaia di euro di interessi (relativi, per l&#8217;appunto, all&#8217; intera massa monetaria che il villaggio possiede in prestito, senza saperlo!). Il capovillaggio, per sminuire la cosa, fa intendere che il debito sia costituito solo dagli interessi in quanto se i cittadini immaginassero che si stanno scambiando del denaro che non è di loro proprietà probabilmente prenderebbero il capo, gli leverebbero la pelle e lo immergerebbero nel sale grosso! </p>
<p>Ad un certo punto il sig. Amschel inizia a diventare un po&#8217; più severo. Minaccia di ritirare tutti i soldi che circolano nel villaggio (creando una depressione senza precedenti) se non vengono pagati regolarmente gli interessi. Il capovillaggio non può pagare delle rate così elevate ed inizia a regalare, in cambio del condono degli interessi, dei beni appartenenti alla comunità: regala la fonte di acque potabili, così Amschel inizia a far pagare l&#8217;acqua ai cittadini; regala la centrale elettrica, ed i proventi vanno così al sig. Amschel; regala dei bellissimi palazzi pubblici ecc&#8230;Ai cittadini racconta di privatizzazioni necessarie per rendere i servizi più efficenti e altre storielle che i poveri villici, immersi nella loro ignoranza, si bevono come camomilla calda!</p>
<p>Il sig. Amschel, uomo-ombra conosciuto solo dal capovillaggio, se la ride pensando a quanto è riuscito ad ottenere senza, praticamente, muovere un dito. Può produrre denaro a piacere a costo zero: paga infatti i costi vivi di carta, inchiostro e manodopera con parte del denaro prodotto. Lo puo&#8217; prestare al valore che c&#8217;è scritto sopra e chiedere un interesse relativo alla cifra scritta su ogni banconota. Quando il capovillaggio non riesce più a pagare gli interessi può chiedere delle merci reali, dal valore vero (fonti d&#8217;acqua, palazzi, industri pubbliche ecc&#8230;) in cambio &#8230; del nulla!! Tutto questo non ha, ovviamente, nessuna utilità per i cittadini. Non serve a nulla e, anzi, li danneggia visto che gran parte delle tasse che pagano servono a pagare parte degli interessi sul debito.</p>
<p>Le tasse che i cittadini, ben presto si trovano a pagare, raggiungono vette inimmaginabili. Molte tasse sono nascoste, o difficilmente percepibili per cui essi hanno si la sensazione di pagare molte tasse, ma non così tante come realmente fanno. Essi pagano, mediamente, il 30 % di tasse sul reddito che percepiscono. Con i soldi che rimangono acquistano i beni di cui necessitano, sui quali grava una tassa diretta del 20%. Inoltre, chi produce quei beni, riversa su di essi tutte le tasse che ha sostenuto per produrli, che incidono per un ulteriore 30% sul prezzo dei prodotti. Senza saperlo, anche perchè sono veramente parecchio ignoranti questi schiavetti zucconi, si ritrovano a pagare circa un 70% - 75% di tasse su ciò che guadagnano. Ovvero lavorano da Gennaio a Settembre inoltrato solo per pagar tasse. A scuola insegnano loro che, tempo addietro, esisteva una forma di sfruttamento dei villici chiamata mezzadria; il padrone di una gran fetta di terreno consentiva ai contadini di lavorarlo e lui, senza fare niente, si tratteneva metà del raccolto a titolo di affitto del terreno. Questo racconto era talmente convincente che zucconi del villaggio, dopo averlo ascoltato, se ne uscivano con dei commenti del tipo &#8220;poverini&#8230;meno male che certe cose non accadono più&#8230;viva la democrazia&#8221; e altre stronzate del genere. Adesso è peggio di allora ma gli zucconi non lo sanno!</p>
<p>Con la sua banca, l&#8217;oscuro cornacchione, riesce a fare anche di più. I cittadini, strangolati dalle inutili e subdole tasse che stanno pagando, si rivolgono sempre più spesso alla banca del sig. Amschel per dei prestiti di denaro. Egli, potendosi stampare il denaro a piacimento, non ha bisogno di possedere del denaro onestamente guadagnato per poterlo affittare ai cittadini. Così concede volentieri prestiti a chi li richiede chiedendo a sua volta però delle solide garanzie in cambio del prestito; per esempio chiede di ipotecare la casa, terreni, la macchina o altri beni guadagnati dai cittadini con anni di sacrificio. Loro firmano; spesso non hanno altra scelta. Il sig. Amschel si aggiudica così un&#8217;altra vittoria su quei tontoloni dei villici&#8230;intanto, per non perdere l&#8217;abitudine, si fa restituire i soldi con un po&#8217; di sani interessi. Poi, ad ogni prestito, fa aumentare il debito pubblico di tutta la comunità in quanto, prestando denaro, egli fa aumentare la massa monetaria ciircolante. Massa monetaria che, è bene ricordarlo, gli appartiene in toto e che i cittadini hanno in prestito con un interesse del 2,5% annuo. Inoltre se il povero cittadino che ha chiesto un prestito non riesce a restituire quanto dovuto, l&#8217;avido cornacchione, col sorriso sulle labbra, gli porta via la casa riducendo sul lastrico il tontolone di turno.</p>
<p>Questa storia, purtoppo, non ha il lieto fine in quanto i cittadini sono rimasti per 300 anni all&#8217;oscuro di tutto e, facilmente, sguazzeranno nell&#8217;ignoranza per altri 300 anni. Daltronde, si sa, se la televisione non parla di un certo argomento, tale argomento non esiste! Ogni tanto i TG annunciano una variazione del tasso di interesse della Banca Centrale, tanto il 99% di chi ascolta non capirà un bel niente di niente e non si farà nessun tipo di domanda. Amshel conosce le sue bestie! Accettando, ripeto senza saperlo, il denaro del sig. Amschel come moneta di scambio i villici si sono condannati ad un&#8217;economia basata sul produrre sempre di più. Ogni anno la produzione di beni materiali deve essere superiore a quella dell&#8217;anno precedente: non importa di cosa ce ne facciamo di tutte quelle merci, l&#8217;importante è arginare il più possibile il crescere del debito (che comunque, per sua natura, è destinato a crescere all&#8217;infinito e a non essere mai saldato). Lavoreremo sempre di più per sempre meno. Lo Stato potrà, con trucchi e trucchettini vari, limitare i danni nell&#8217;immediato ma in un futuro non lontanissimo ci troveremo strangolati nella impietosa morsa del debito ed il sig. Amschel potrebbe anche decidere di rivolere indietro i &#8220;suoi&#8221; soldi!</p>
<p>I protagonisti di questo racconto , basato su una storia vera, sono: il capovillaggio=il governo; il villaggio=lo stato; Amschel=la Banca Centrale Europea (oppure la Banca d&#8217;Inghilterra o la Federal Reserve&#8230;in pratica tutte quelle banche che si arrogano il diritto di stampare e di prestare il denaro agli Stati).</p>
<p>Lo scopo di questa storiella è quello di generare un&#8217; intuizione nel vostro cervello. Di aprirvi la mente, di illuminarvi in maniera da non essere più considerati dei giuggoloni imbecilli facilmente schiavizzabili. Adesso, per esempio, avete capito (spero) il perchè del fatto che se andate davanti alla questura, tirate fuori un biglietto da 50 Euro e gli date fuoco vi possono arrestare&#8230;state distruggendo una merce che non vi appartiene. E che non appartiene nemmeno allo Stato Italiano. Appartiene alla Banca Centrale Europea (che è un&#8217; entità privata) da cui li avete ricevuti in prestito&#8230;.</p>
<p>Per approfondire un po&#8217; più seriamente l&#8217;argomento andate qui:</p>
<p>http://ilsignoraggio.blogspot.com/2006/01/la-padania-denuncia-ufficialmente-il.html</p>
<p>http://www.progettoterra.it/signoraggio.htm</p>
<p>http://www.signoraggio.it/</p>
<p>http://www.signoraggio.info/domande_frequenti.htm</p>
<p>ecc&#8230; Se andate su Google e scrivete &#8220;signoraggio&#8221; vi compaiono oltre 130.000 pagine che ne parlano!</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p> Frasi celebri (di chi sapeva&#8230;):</p>
<p>&#8220;E&#8217; un bene che il popolo non comprenda il funzionamento del nostro sistema bancario e monetario, perchè se accadesse credo che scoppierebbe una rivoluzione prima di domani mattina&#8221; J Henry Ford</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p>&#8220;La nostra politica è quella di fomentare le guerre, ma dirigendo Conferenze di Pace, in modo che nessuna delle parti in conflitto possa ottenere guadagni territoriali. Le guerre devono essere dirette in modo tale che le Nazioni, coinvolte in entrambi gli schieramenti, sprofondino sempre di più nel loro debito e, quindi, sempre di più sotto il nostro potere&#8221;- Amschel Mayer Rothschild, 1773 (l&#8217;inventore del signoraggio moderno) </p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p>Ecco un celebre estratto da quel mattone che è &#8220;Il Capitale&#8221; di Marx. Se vi definite Comunisti e non conoscete il signoraggio non avete NULLA contro cui combattere!</p>
<p>&#8220;Fin dalla nascita le grandi banche agghindate di denominazioni nazionali non sono state che società di speculatori privati che si affiancavano ai governi e, grazie ai privilegi ottenuti, erano in grado di anticipar loro denaro. Quindi l’accumularsi del debito pubblico non ha misura più infallibile del progressivo salire delle azioni di queste banche, il cui pieno sviluppo risale alla fondazione della Banca d’Inghilterra (1694). La Banca d’Inghilterra cominciò col prestare il suo denaro al governo all’otto per cento; contemporaneamente era autorizzata dal parlamento a batter moneta con lo stesso capitale, tornando a prestarlo un’altra volta al pubblico in forma di banconote. Con queste banconote essa poteva scontare cambiali, concedere anticipi su merci e acquistare metalli nobili. Non ci volle molto tempo perchè questa moneta di credito fabbricata dalla Banca d’Inghilterra stessa diventasse la moneta nella quale la Banca faceva prestiti allo Stato e pagava per conto dello Stato gli interessi del debito pubblico. Non bastava però che la Banca desse con una mano per aver restituito di più con l’altra, ma, proprio mentre riceveva, rimaneva creditrice perpetua della nazione fino all’ultimo centesimo che aveva dato. A poco a poco essa divenne inevitabilmente il serbatoio dei tesori metallici del paese e il centro di gravitazione di tutto il credito commerciale. In Inghilterra, proprio mentre si smetteva di bruciare le streghe, si cominciò a impiccare i falsificatori di banconote. Gli scritti di quell’epoca, per esempio quelli del Bolingbroke, dimostrano che effetto facesse sui contemporanei l’improvviso emergere di quella genìa di bancocrati, finanzieri, rentiers, mediatori, agenti di cambio e lupi di Borsa.&#8221;</p>
<p>Karl Marx, Capitale, Libro I, Editori Riuniti, Roma 1974, {pp. 817-818}</p>
<p>Fonte (www.boorp.com)</p>
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		<title>Mobbing - Difficile non subirlo</title>
		<link>http://blog.myplanets.org/2007/07/21/mobbing-difficile-non-subirlo/</link>
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		<pubDate>Sat, 21 Jul 2007 17:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informazioni Utili]]></category>
<category>Mobbing</category>
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		<description><![CDATA[Questo articolo è stato preso da (http://www.jobonline.it) ed è veramente lungo, però se vi ritenete mobbizzati o lo siete davvero il mio consiglio è quello di spendere 10 min. per leggerlo. Non so come aiutarvi nè come aiutarmi perchè contro gli abusi di potere,ricatti,  affidamento di incarichi dequalificanti, graduale svuotamento della mansioni etc&#8230; (sopratutto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questo articolo è stato preso da (http://www.jobonline.it) ed è veramente lungo, però se vi ritenete mobbizzati o lo siete davvero il mio consiglio è quello di spendere 10 min. per leggerlo. Non so come aiutarvi nè come aiutarmi perchè contro gli abusi di potere,ricatti,  affidamento di incarichi dequalificanti, graduale svuotamento della mansioni etc&#8230; (sopratutto in mancanza di un sindacato) è impossibile reagire se non con depressioni stati d&#8217;ansia etc. Se vi serve aiuto qui ci sono dei Link http://www.jobonline.it/new/42p71.htm Dimenticavo il mobbing + brutto è quello che vi viene fatto dai vostri colleghi, tutto quello che hanno fatto i nostri padri negli anni &#8216;70 è andato perso perchè oggi la parola d&#8217;ordine di ognuno di noi è (io mi faccio i cazzi miei) ma quando non avremo più neanche quelli forse ritorneranno gli anni &#8216;70 e qui chiudo.</p>
<p><strong>Il mobbing: quando lavorare diventa impossibile</strong></p>
<p>Il mobbing è un fenomeno che per molti anni è rimasto oggetto di studio esclusivo delle scienze psicologiche, sociologiche e più generalmente mediche. Come è ormai noto, esso riguarda alcuni atteggiamenti persecutori propri del mondo del lavoro.<br />
La consapevolezza dell’esistenza di questa forma di disagio è rimasta per molto tempo nel &#8220;subconscio&#8221; dei giuristi. E’ solo da un paio d&#8217;anni che, proprio con l&#8217;ausilio della giurisprudenzala parola mobbing ha assunto una precisa connotazione.<br />
Non bisogna però pensare al mobbing soltanto con riguardo agli effetti disastrosi sui singoli lavoratori colpiti. Esso è infatti un problema della società, che ha conseguenze sulla produttività delle aziende come sui rapporti interpersonali e familiari.<br />
Lo stato giuridico &#8220;celato&#8221; del fenomeno è cessato in Italia con le prime sentenze. Va detto tuttavia che nel nostro Paese la consapevolezza del fenomeno è stata raggiunta piuttosto tardi. Non così in altri paesi del nord Europa dove alcuni sociologi e psicologi, come Heinz Leymann, hanno condotto già negli anni ’80, studi specifici nell&#8217;ambito dell&#8217;organizzazione del lavoro nelle imprese.<br />
Attraverso il dossier il navigatore può interrogarsi sul fatto di avere mai subito o di essere stato spettatore di atteggiamenti vessatori. Opera di prevenzione è però anche domandare alle persone vicine se abbiano cognizione dei sintomi di un disagio che può colpire ciascun lavoratore. In questo senso è possibile dare il proprio contributo rispondendo al questionario, curato dal Professor Enzo Kermol, docente di Psicologia all&#8217;Università di Trieste, che si trova sulle pagine di questa rivista.</p>
<p><strong>Cos&#8217;è il Mobbing</strong></p>
<p>L&#8217;attenzione che il mobbing ha generato nell&#8217;ambito delle scienze psicologiche, sociali e mediche, nonché da ultimo in quelle giuridiche, ha portato a sviluppare una nozione molto elementare, nella sua accezione generica, che tuttavia reca in sé una pluralità di manifestazioni. Si osservi innanzitutto che il termine mobbing trova origine nel verbo inglese &#8220;to mob&#8221;, variamente tradotto in italiano con le definizioni di &#8220;fare ressa o affollarsi intorno a, assalire in massa o in modo tumultuoso, accerchiare, circondare, assediare, attaccare&#8221;, laddove il sostantivo &#8220;mob&#8221; indica una folla eccitata o in tumulto, una moltitudine disordinata, come pure della gentaglia o una banda di delinquenti.<br />
Ulteriormente si è detto che la parola mobbing è mutuata dall&#8217;etologia ed individua così il comportamento di alcune specie animali, consistente nel circondare minacciosamente un membro del gruppo al fine di allontanarlo dal gruppo stesso.<br />
Questa ricostruzione, che è entrata ormai nell&#8217;uso collettivo sia degli specialisti che dei lavoratori, è stata utilizzata per descrivere il fenomeno anche dal punto di vista giuridico. Per primo è stato il Tribunale di Torino che, con la sentenza 16 novembre 1999 ha dedicato un&#8217;ampia parte del provvedimento ad illustrare che cosa si intenda con tale termine. E&#8217; opportuno osservare come il Tribunale in questo caso abbia ricondotto la definizione di cui si tratta ad un fatto notorio, partendo così da una serie di elementi di conoscenza comune alle parti del processo. Questo dato appare significativo perché dimostra che i giudici torinesi hanno contestualizzato gli atteggiamenti evocati dall&#8217;attrice a sostegno della sua domanda di risarcimento del danno biologico e neurologico, come l&#8217;espressione di un comportamento da mobbing ed abbiano così dato per certo che nella società si conoscesse già il fenomeno.<br />
Genericamente si può notare che nella letteratura italiana, che si occupa dell&#8217;argomento, nonché in alcune delle pronunce giurisprudenziali che si sono analizzate, l&#8217;anglicismo viene sovente sostituito con un più generico e meno impegnativo concetto di &#8220;vessazioni&#8221;, &#8220;molestie morali&#8221;, &#8220;persecuzioni&#8221;, &#8220;abusi&#8221;, &#8220;violenza psicologica&#8221; sul luogo di lavoro e pertanto, lo si noterà scorrendo le pagine di questo contributo, molti dei provvedimenti emessi anteriormente alla citata sentenza del Tribunale di Torino si riferiscono proprio ai concetti sopra menzionati, riportando condotte che indubbiamente portano con sé i connotati del mobbing.<br />
Il mobbing è stato dunque definito come l&#8217;insieme di atti o azioni che si ripetono per un considerevole periodo di tempo, compiute da uno o più soggetti, che possono essere il datore di lavoro o gli stessi colleghi, nei confronti di un altro lavoratore. Detto comportamento è finalizzato a danneggiare le vittime in modo sistematico e per uno scopo ben preciso. Queste vengono accerchiate ed aggredite intenzionalmente attraverso una strategia comportamentale volta alla distruzione psicologica, sociale e professionale. </p>
<p><strong>Come si manifesta</strong></p>
<p>I mezzi attraverso cui si realizza il mobbing, sono molteplici: dalla semplice emarginazione alla diffusione di maldicenze, dalle continue critiche alla sistematica persecuzione, dall&#8217;assegnazione di compiti dequalificanti, insignificanti od umilianti, all&#8217;impedimento dello svolgimento del lavoro, alle ritorsioni sulle possibilità di carriera, nonché forme varie di molestia, tra cui quella sessuale. Talune possono essere palesi e smaccatamente violente oppure sottili e silenziosamente subdole, o ancora apparentemente ammissibili dal punto di vista della gestione contrattuale del rapporto di lavoro.<br />
Alcuni autori hanno, per comodità sistematica ed esemplificativa, individuato cinque tipologie di condotta:<br />
comportamenti che incidono sulla possibilità della vittima di comunicare adeguatamente in azienda;<br />
condotte che comportano significative difficoltà per la vittima di mantenere contatti sociali in ambito lavorativo; -<br />
comportamenti lesivi della reputazione della vittima; -<br />
iniziative pregiudizievoli della posizione occupazionale; -<br />
iniziative pregiudizievoli della salute psichica. Insomma, la condotta si realizza con tutte quelle attività lecite od illecite con le quali si riesca ad indebolire l&#8217;equilibrio psicofisico del lavoratore per vederlo soccombere, magari rassegnando le sue dimissioni o attendendo un suo errore che porti ad un provvedimento, formalmente legittimo, di licenziamento. E&#8217; indubbio anche che non è possibile tipizzare questa serie di comportamenti, perché il metodo cambia e si adatta alle situazioni, agli ambienti di lavoro ed è influenzato dal livello culturale e professionale delle parti in causa, nonché dagli scopi per i quali si agisce. Ciò nonostante è ormai pacifico che gli elementi che si devono riscontrare in sede di valutazione dei comportamenti sono tre: il comportamento persecutorio ripetuto per un significativo lasso di tempo, il pregiudizio all&#8217;integrità psico-fisica ed il nesso eziologico che lega il comportamento al danno causato.<br />
Questa attività distruttiva può essere compiuta dal superiore nei confronti dei suoi sottoposti, ovvero, ma è ben più raro, dai subordinati verso i superiori, e si parla così di mobbing verticale, oppure è tra colleghi di pari livello che si apre la guerra, e si ha invece il mobbing orizzontale.<br />
Le motivazioni che conducono i cd. mobbers a tenere questi comportamenti sono varie e si differenziano dal fatto che alle spalle ci sia o meno un disegno articolatamente definito. Infatti alla base vi possono essere delle gelosie, delle invidie o delle ragioni di concorrenza ed in questi casi solitamente l&#8217;agente è una singola persona; in altre situazioni vi può essere una strategia vera e propria dell&#8217;impresa rivolta all&#8217;eliminazione del singolo o di una parte del personale senza dovere ricorrere alle procedure ordinarie che possono comportare particolari esborsi o la presenza di determinate condizioni. Si pensi in quest&#8217;ultima fattispecie alle grandi operazioni economiche di fusione o di acquisizioni aziendali, nelle quali facilmente si giunge ad avere una duplicazione delle strutture e dell&#8217;organico. Apparentemente potrebbe essere quindi più conveniente alla dirigenza giungere a delle dimissioni forzate, ottenute attraverso un&#8217;attività di mobbing, che attraverso il licenziamento. E&#8217; stato tuttavia giustamente osservato che una simile strategia pecca di miopia perchè chi la attua non comprende che in tale maniera la produttività dei dipendenti mobbizzati si riduce notevolmente ed il rischio dell&#8217;apertura di una vertenza giudiziaria sui comportamenti assunti dall&#8217;azienda, rappresenta un&#8217;ulteriore uscita di denaro per spese giudiziali, oltre che per l&#8217;eventuale condanna al risarcimento del danno.<br />
Come si è detto, uno degli elementi fondamentali che rilevano è la durata del comportamento posto in essere, che alcuni studiosi hanno quantificato dover essere di almeno sei mesi. Si tratta di un fenomeno progressivo che passa da una fase iniziale attenuata, ove gli atteggiamenti aggressivi sembrano essere casuali e derivanti da una situazione magari contingente, ad una vera e propria fase conclamata, in cui la vittima riceve attacchi continui dai superiori e/o colleghi ed alla quale gli altri dipendenti assistono talvolta inermi od omertosi. La vicenda si conclude poi quando l&#8217;azienda interviene &#8220;ufficialmente&#8221; per accreditare consapevolmente (perché era l&#8217;obiettivo originale) o involontariamente (perché il risultato raggiunto dai c.d. mobbers era quello di rendere la vittima assolutamente inattiva) il fatto che la vittima stessa costituisce il problema da risolvere.<br />
L&#8217;epilogo è quindi quello dell&#8217;allontanamento più o meno spontaneo del mobbizzato. Viceversa non sembra potersi affermare che rilevino, ai fini della realizzazione del mobbing, quei conflitti interpersonali tra colleghi o con i superiori gerarchici, che non si prolunghino e si ripetano con la medesima intensità, per un lasso di tempo continuato. </p>
<p><strong>Gli effetti sul lavoratore</strong></p>
<p>Il lavoratore che subisce il mobbing vive una situazione che si sviluppa in vari stadi. Dapprima infatti, non rendendosi assolutamente conto di cosa stia capitando attorno a lui, è colto dall&#8217;autocolpevolizzazione, cerca cioè in se stesso la causa del peggiorarsi dei rapporti interpersonali nell&#8217;ambiente di lavoro. Gliene deriva inoltre una sensazione di solitudine, ritenendo di essere l&#8217;unico soggetto a subire questi attacchi. Passa poi alla fase del &#8220;preallarme&#8221;, ove ha la percezione che vi sia qualcosa di ineluttabile e tremendo che sta per succedere. Infine la vittima, più o meno consapevole di che cosa si tratti, diventa incapace a reagire e rimane immobile alle vessazioni crescenti, sino a quando non raggiunge il punto di rottura, ove lo stress emotivo accumulato nell&#8217;arco di tempo, si manifesta dal punto di vista della salute fisica e psichica. Lo stress, l&#8217;ansia, la depressione, la frustrazione, le fobie, gli attacchi di panico, il crollo dell&#8217;autostima e la rabbia caratterizzano la consumazione della vicenda. Accanto a quanto succede nell&#8217;ambiente lavorativo e strettamente collegate a ciò, vi sono le ulteriori conseguenze patite nell&#8217;ambito dei rapporti extra lavorativi, con partner, famiglia e amici.<br />
Non sempre però i concetti sopra riportati attinenti alla definizione di mobbing, appaiono chiari agli operatori, soprattutto a quelli giuridici, che talvolta incorrono in alcune imprecisioni. E&#8217; questo, ad esempio, il caso della quanto mai singolare sentenza del Tribunale di Como, nella quale si è affermato che &#8220;il mobbing aziendale, per cui potrebbe sussistere la a responsabilità contrattuale del datore di lavoro è collettivo e comprende l&#8217;insieme di atti ciascuno dei quali è formalmente legittimo ed apparentemente inoffensivo; inoltre deve essere posto con il dolo specifico quale volontà di nuocere, o infastidire, o svilire un compagno di lavoro, ai fini dell&#8217;allontanamento del mobbizzato dall&#8217;impresa&#8221;.<br />
Sorprende questo provvedimento del giudice comasco, perché in realtà esclude, con troppa facilità e senza una convincente motivazione, il fatto che la fattispecie sia realizzabile da un singolo soggetto ed afferma invece con troppa convinzione, che il fine ultimo del &#8220;gruppo&#8221;, sia quello esclusivo dell&#8217;allontanamento della vittima. In questo modo, a detta di quest&#8217;interpretazione restrittiva, non sarebbero riconducibili a mobbing una molteplicità di atteggiamenti vessatori e lesivi dell&#8217;incolumità altrui che siano stati compiuti da un solo soggetto e senza la volontà ultima di espellere qualcuno dal sistema lavorativo. Diversamente, sempre secondo i giudici di Como, l&#8217;azione del singolo potrebbe essere ricondotta ad una forma di molestia.<br />
Appare tuttavia il caso di allinearsi alle critiche dottrinali espresse con riguardo a questa decisione. Si è osservato che, da quando si è iniziato a studiare sistematicamente il fenomeno, registrandone gli effetti e le modalità di realizzazione, si è sempre fatto riferimento indifferentemente ad uno o più soggetti agenti.<br />
Ancora, gli studi condotti nel corso degli ultimi anni hanno rilevato che non necessariamente l&#8217;obiettivo finale del mobbing sia l&#8217;allontanamento del soggetto, ma più semplicemente siano dei banali ed effimeri successi che appaghino la personale esigenza di vedere in difficoltà la propria vittima. Infine, sempre con riferimento alla sentenza citata, è stato osservato che la molestia non è altro che un mezzo attraverso il quale realizzare il mobbing e non una fattispecie a sé stante, anche qualora si tratti di una molestia sessuale, che trova nell&#8217;ordinamento un&#8217;autonoma disciplina. L&#8217;auspicio che ne deriva è quindi quello che i giudici, nelle more del tanto auspicato intervento legislativo, siano quanto mai scrupolosi ed attenti nell&#8217;individuare i casi di mobbing e nell&#8217;assumere le decisioni conseguenti, riferendosi alla letteratura scientifica sino ad oggi prodotta ed all&#8217;ausilio degli specialisti nei settori medico e psicologico. </p>
<p><strong>Casistica</strong></p>
<p>Atteggiamenti violenti e persecutori sul posto di lavoro ci sono sempre stati e in vario modo hanno trovato tutela attraverso le disposizioni già operanti nell&#8217;ordinamento, ma senza che sia mai stata rilevata quella sistematicità metodologica e temporale nel perpetrare gli atti a scapito della vittima che caratterizza viceversa il mobbing. Alcuni studiosi hanno suddiviso la casistica giurisprudenziale tra sentenze pre mobbing e di mobbing, laddove la citata pronunzia del Tribunale di Torino, del 16 novembre 1999, costituisce lo spartiacque di tali fasi.<br />
E&#8217; stato osservato che antecedentemente alla suddetta sentenza, pur non qualificando espressamente le vicende come casi di mobbing , molti giudici si sono occupati di dare giustizia su vicende che la letteratura scientifica e lo sviluppo degli studi nel settore, hanno definito qualificabili a posteriori come vero e proprio mobbing.<br />
Si tratta di:<br />
- sistematico disconoscimento dei diritti derivanti dalla propria qualifica funzionale;<br />
- sottrazione di compiti e responsabilità caratteristiche delle mansioni svolte;<br />
- progressiva e completa inattività coatta;<br />
- affidamento di incarichi dequalificanti, graduale svuotamento della mansioni affidate, nonché, a certe condizioni, ovviamente il confinamento in uffici studi;<br />
- affiancamento, soprattutto nei casi di dipendenti altamente qualificati e ai quali sono affidate funzioni dirigenziali da svolgere in autonomia , di uno o più soggetti formalmente con finalità di assistenza, ma sostanzialmente per controllare e isolare il soggetto sgradito e per svilirne l&#8217;attività;<br />
- reiterate molestie sessuali, costituenti una causa di dimissioni della lavoratrice cui può essere conseguentemente riconosciuto il diritto al risarcimento del danno biologico;<br />
- reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato in mansioni non corrispondenti alla sua qualifica;<br />
- ingiustificati trasferimenti in altre sedi.<br />
Di seguito si riportano alcuni casi significativi:<br />
- un padre, dipendente di una società finanziaria, che, per accudire il figlioletto affetto da un male incurabile, richiedeva al datore di lavoro di potere usufruire di tutti i permessi necessari e di una riduzione dell&#8217;orario, proprio in funzione dell&#8217;assistenza al bambino e, nonostante questo suo corretto comportamento, veniva licenziato. In questo caso il giudice ha riconosciuto l&#8217;inefficacia del licenziamento intimato in violazione delle disposizioni sul procedimento disciplinare, nonché il risarcimento del danno morale subito dalla vittima dal comportamento dell&#8217;azienda, perché lesivo della dignità umana del lavoratore, tutelata dall&#8217;art. 41 della Costituzione ed ingiurioso ai sensi dell&#8217;art. 594 c.p. (tratto da Pretura di Bologna, 20 novembre 1990);<br />
- una lavoratrice che non aveva sottoscritto, all&#8217;atto dell&#8217;assunzione, un foglio di dimissioni in bianco, come richiesto dal datore di lavoro per tutelarsi in caso di gravidanza della donna. Successivamente la donna rimaneva incinta e nei mesi successi subiva continue pressioni, minacce, vessazioni ed offese, da parte dei superiori, che alla fine la costringevano a dimettersi, ottenendo proprio così l&#8217;obiettivo del datore di lavoro, il cui scopo era di evitare il pagamento degli oneri economici conseguenti alla maternità. Il Tribunale però ha ravvisato, in detto comportamento, gli estremi del reato di violenza privata di cui all&#8217;art. 610 c.p. (tratto da Tribunale di Camerino, sez. penale, 4 giugno 1993);<br />
- un lavoratore veniva perseguitato dall&#8217;illegittimo comportamento del datore di lavoro, attraverso l&#8217;irrogazione di sanzioni e licenziamenti disciplinari, poi risultati tutti illeciti, nonché sistematicamente sottoposto ad eccezionali misure di controllo individuale, con la conseguenza che tale accanimento disciplinare diveniva causa di un temporaneo stato di disagio nevrotico, clinicamente apprezzabile anche se non sfociato successivamente in una malattia psichica specifica. Il giudice ha osservato che l&#8217;atteggiamento tenuto dall&#8217;azienda nell&#8217;esercizio del potere autoritativo e di autotutela ha travalico i limiti della normalità e, al contrario, vi è stato un impegno sanzionatorio eccezionale e quanto mai infondato nei confronti del dipendente, tanto da sussistere gli elementi per una condanna al risarcimento del danno temporaneo subito (tratto da Pretura di Milano, 14 dicembre 1995);<br />
- un&#8217;azienda, che sistematicamente richiedeva l&#8217;intervento dell&#8217;INPS affinché effettuasse le visite fiscali domiciliari presso un dipendente che si dichiarava malato e che così risultava a seguito degli accertamenti, è stata condannata al risarcimento del danno derivato dal peggiorarsi delle condizioni di salute del lavoratore, ritenendo i giudici che l&#8217;atteggiamento sostenuto fosse illegittimo e persecutorio (tratto da Cass. Civ., sez. lav., 23 settembre 1998).<br />
Altri casi significativi sono:<br />
- quello di una lavoratrice che aveva aggredito nelle vicinanze del posto di lavoro il proprio capo squadra e da ciò era derivato il licenziamento disciplinare, il tutto a seguito dell&#8217;esasperante ed ingiurioso atteggiamento tenuto dal responsabile gerarchico nell&#8217;ambito del servizio, con palesi allusioni sessuali. La Cassazione, in questo episodio, ha ravvisato l&#8217;illegittimità del licenziamento poiché la reazione scaturita non poteva considerarsi un atto di insubordinazione nei confronti del superiore avendo egli agito palesemente ed incontrovertibilmente al di fuori del potere che gli compete nel quadro dell&#8217;organizzazione aziendale. Pertanto non trova giustificazione l&#8217;allontanamento della lavoratrice sussistendo tali presupposti ed essendo la causa unica della sua reazione le vessazioni tenute dal proprio dipendente (tratto da Cass. Civ., sez. lav., 19 dicembre 1998);<br />
- quello di una lavoratrice che aveva ricevuto &#8220;particolari&#8221; attenzioni da parte dell&#8217;amministratore unico e del direttore commerciale della società per cui lavorava, tutte sempre espresse pubblicamente e con parole tali da lederne la personalità morale sino a minarne anche l&#8217;integrità fisica:ad essa è stato riconosciuto il diritto ad essere rispettata come persona e come donna, quali che fossero le sue capacità professionali. Pertanto il Tribunale ha ribadito il principio per cui è un diritto imprescindibile per il lavoratore operare in un ambiente corretto e sereno, spettando al datore di lavoro di garantire il rispetto di queste condizioni (tratto da Tribunale di Milano, sez. lav. 14 giugno 2001);<br />
- quello di una lavoratrice che aveva inveito e reagito in malo modo nei confronti del datore che non le aveva, nel periodo di malattia , provveduto a versare la dovuta indennità. Ne seguiva il licenziamento per insubordinazione. La Corte di Cassazione nel caso in esame, alla luce delle testimonianze che hanno fatto emergere un chiaro atteggiamento persecutorio nei confronti della donna, ha rilevato che il provvedimento risolutorio del rapporto non è legittimo nella misura in cui la violenta reazione della dipendente, innanzi alle maestranze della fabbrica, non era volta a screditare in pubblico il datore di lavoro, ma, al contrario, era fatta per riacquisire dignità di fronte alle stesse persone davanti alle quali più volte era stata mortificata ed umiliata dal comportamento datoriale (tratto da Cass. Civ., sez. lav., 16 giugno 2001);<br />
- quello di un dirigente che aveva fatto degenerare progressivamente il suo comportamento nei confronti della dipendente che lavorava con lui, iniziando con semplici allusioni, sino a giungere a vere e proprie molestie sessuali, tutte respinte dalla donna, che poi veniva licenziata. In questo caso l&#8217;uomo è stato ritenuto responsabile del reato di ingiuria (art. 594 c.p.) e condannato alla pena della multa, oltre al risarcimento del danno (tratto da Tribunale di Modena, sez. pen., 1 gennaio 2002).<br />
La panoramica che si è riportata, rappresenta uno spettro riassuntivo di quelle che sono state le fattispecie tipiche più significative di cui i giudici si sono occupati.<br />
Giova osservare che tra le pronunce richiamate e le altre scorse nell&#8217;ambito di questa ricerca, non si sono mai trovati degli episodi nei quali fossero coinvolti liberi professionisti (commercialisti, avvocati, medici, architetti) e questo probabilmente perché nell&#8217;ambito delle professioni atteggiamenti di tale genere, sono meno controllabili o censurati. Infatti per quello che attiene ai possibili rapporti gerarchici tra titolare dello studio e i dipendenti o i praticanti, atteggiamenti di violenza verbale o di critica dell&#8217;operato, vengono spesso interpretati come il manifestarsi dell&#8217;estro bizzarro e sanguigno del &#8220;maestro&#8221;, anche perché il licenziamento può essere un&#8217;ottima risposta alla reazione di insubordinazione. In questo caso più complesso può essere il modo per far emergere azioni di mobbing, che pure possono verificarsi, anche in questi casi, proprio al fine di indebolire, allontanare il giovane collega o la dipendente. </p>
<p><strong>Le sentenze del Tribunale di Torino</strong></p>
<p>Con la sentenza del Tribunale di Torino del 16 novembre 1999, il termine mobbing entra nelle aule giudiziarie italiane: il caso esaminato riguardava un capo reparto che aveva costretto una lavoratrice a svolgere il proprio lavoro in una postazione angusta, privandola così della possibilità di coltivare i contatti umani con gli altri colleghi, trattandola altresì sistematicamente con fare violento ed offensivo sul piano verbale, nonché infliggendole delle molestie sul piano sessuale. In conseguenza di tali vessazioni, la dipendente riportava una sindrome ansioso depressiva reattiva, con frequenti crisi di pianto, vertigini, senso di soffocamento, tendenza all&#8217;isolamento, che si era protratta per alcuni mesi, come attestato dai testi sentiti in corso di causa e dalle certificazioni dei medici che l&#8217;avevano visitata. Il Tribunale così determinava la responsabilità dell&#8217;impresa datrice di lavoro e la condannava a risarcire il danno alla salute subito dalla dipendente, per il fatto di non avere tutelato quest&#8217;ultima dal comportamento vessatorio del superiore, come invece impone l&#8217;art. 2087 c.c.<br />
In un altro caso, con le medesime argomentazioni logico giuridiche lo stesso Tribunale di Torino con sentenza 30 dicembre 1999, condannava al risarcimento del danno una società nella quale una dipendente per il solo fatto di essere la convivente di un altro dipendente dimessosi e passato alla concorrenza, era stata sollecitata anch&#8217;essa a dimettersi. A causa delle pressioni subite, la donna iniziava a soffrire di una grave crisi psicologica con disturbi fisici, che la costringeva ad assentarsi per malattia. Al suo rientro trovava la sua situazione totalmente stravolta: l&#8217;azienda aveva infatti, nel frattempo, assunto un&#8217;altra impiegata per svolgere le sue mansioni, mentre lei veniva distaccata al magazzino ad occuparsi di un&#8217;attività totalmente diversa da quella precedentemente svolta. Ne conseguiva una progressiva dequalificazione delle sue competenze e quindi la necessità di reperire una nuova diversa occupazione, licenziandosi. Il Tribunale ha riconosciuto in tutti i provvedimenti assunti dalla dirigenza della società la tipica strategia di mobbing aziendale verticale, attuato quale alternativa punitiva al rifiuto della donna di rassegnare le dimissioni e pertanto vi è stata il riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro per le conseguenze derivate alla lavoratrice ex art. 2087 c.c..  </p>
<p><strong>Cosa dice la legge</strong></p>
<p>Anche se non viene preso in considerazione come tale, il mobbing è sicuramente perseguibile e sanzionabile già in base ad alcune norme del nostro ordinamento.</p>
<p><strong>Art. 2087 c.c.: la tutela delle condizioni di lavoro </strong></p>
<p>La norma più spesso invocata contro le vessazioni sul posto di lavoro è l&#8217;art. 2087 c.c., che non a caso è stato posto a base anche della sentenza del Tribunale di Torino del 16 novembre 1999 che per prima ha espressamente utilizzato il concetto di mobbing.<br />
Ai sensi dell&#8217;art. 2087 c.c., intitolato &#8220;Tutela delle condizioni di lavoro&#8221;: &#8220;L&#8217;imprenditore è tenuto ad adottare nell&#8217;esercizio dell&#8217;impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l&#8217;esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l&#8217;integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro&#8221;.<br />
Questa norma va senz&#8217;altro letta anche in relazione all&#8217;art. 41 della Costituzione, secondo il quale l&#8217;iniziativa economica &#8220;Non può svolgersi in contrasto con l&#8217;utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana&#8221;.<br />
Quando dunque viene meno a tali obblighi, commettendo, o consentendo molestie verbali, sessuali, intimidazioni, illegittimi demansionamenti, in una parola azioni di mobbing, l&#8217;imprenditore, il datore di lavoro, può essere chiamato a rispondere per le conseguenze dannose riportate dal dipendente, proprio perché è tenuto a tutelarne l&#8217;integrità fisica e la personalità morale, evidentemente messe in pericolo e compromesse dal mobbing.<br />
Il lavoratore leso nella sua dignità potrà rivolgersi al giudice del lavoro, denunciando la violazione dell&#8217;art. 2087 c.c. Il datore di lavoro, per parte sua, vista l&#8217;ampiezza dell&#8217;obbligo di tutela che gli è imposto dalla norma, sarà responsabile non solo delle condotte di mobbing realizzate direttamente, ma anche di quelle poste in essere dai suoi preposti, essendo in questo caso egli responsabile di non aver vigilato sulla loro condotta, o di averli scelti nonostante adottassero tali comportamenti.<br />
Ad esempio, nel caso esaminato dal Tribunale di Torino, che sopra abbiamo brevemente riportato, il giudice, una volta riscontrato che la patologia insorta improvvisamente nella lavoratrice, costretta a lavorare in uno spazio angusto e fatta oggetto di ingiurie e minacce, era da imputare agli atti di persecuzione di cui era stata fatta oggetto da parte del suo diretto superiore, ha affermato che &#8220;del che deve indubbiamente essere chiamato a rispondere il datore di lavoro, ai sensi dell&#8217;art. 2087 c.c., essendo questi tenuto a garantire l&#8217;integrità fisio-psichica dei propri dipendenti e, quindi, ad impedire e scoraggiare con efficacia contegni aggressivi e vessatori da parte di preposti e responsabili, nei confronti dei rispettivi sottoposti&#8221;.</p>
<p><strong>Art. 2103 c.c.: la tutela contro il demansionamento </strong></p>
<p>Molto spesso le pratiche di mobbing vengono a consistere in demansionamenti e dequalificazioni. In questi casi soccorre l&#8217;art. 2103 del c. c., in base al quale &#8220;Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. (&#8230;) Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un&#8217;altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo&#8221;.<br />
Un richiamo a tale norma è stato fatto anche nella seconda sentenza del Tribunale di Torino che ha espressamente fatto riferimento al mobbing, in un caso in cui, all&#8217;evidente fine di esasperare la lavoratrice e provocarne l&#8217;allontanamento dal posto di lavoro, la stessa era stata adibita a mansioni nettamente inferiori a quelle precedentemente svolte, che non prevedevano più, tra l&#8217;altro, l&#8217;utilizzo di lingue straniere ed il contatto con altri operatori economici.<br />
Molto spesso infatti le azioni di mobbing consistono proprio nell&#8217;affidamento alla vittima di mansioni dequalificanti, che ne mortificano la professionalità ed il prestigio, con indubbio danno alla professionalità, oltre che, sovente, alla stessa salute, per le varie patologie fisiche e psichiche che ne possono derivare.<br />
Anche il demansionamento (art. 2103 c.c.), può pregiudicare la personalità morale del lavoratore (art. 2087 c.c.), proprio perché ne mina l&#8217;immagine e la stessa autostima, e ciò spiega perché le due norme possono essere anche invocate insieme contro il mobbing, come appunto è avvenuto nel caso citato da ultimo, deciso dal Tribunale di Torino.<br />
In tal caso, infatti, il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità della società datrice di lavoro &#8220;ai sensi dell&#8217;art. 2087 c.c., essendo la medesima tenuta a garantire l&#8217;integrità fisio-psichica dei propri dipendenti e, quindi, ad impedire contegni aggressivi e vessatori dei responsabili nei confronti di quelli&#8221;, affermando allo stesso tempo che l&#8217;assegnazione alla dipendente di &#8220;compiti che, benché astrattamente rientranti nell&#8217;inquadramento di appartenenza, &#8230;, assumono nella specie valenza del tutto dequalificante&#8221;, integra &#8220;una deminutio assai grave di per sé, in quanto costituisce violazione dell&#8217;art. 2103 c.c.&#8221; .<br />
Da notare che in caso di illegittimo demansionamento, il lavoratore avrà diritto non solo al risarcimento del danno alla professionalità ed eventualmente alla salute, ma anche alla reintegrazione nelle mansioni che gli spettano.<br />
Va ricordato inoltre che se l&#8217;attribuzione di mansioni inferiori mortifica la professionalità del lavoratore e lo danneggia, anche l&#8217;attribuzione di mansioni eccedenti la competenza o le capacità professionali del lavoratore, ovvero quantitativamente insostenibili, può integrare una condotta di mobbing e portare al riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro per i danni (generalmente alla salute) conseguenti. Ad esempio, è stata riconosciuta la responsabilità dell&#8217;azienda che non aveva provveduto ai necessari aumenti di organico, aumentando viceversa in maniera intollerabile il carico di lavoro di un lavoratore, successivamente colpito da infarto. </p>
<p><strong>La tutela contro il licenziamento illegittimo ed il diritto a dimettersi per giusta causa </strong></p>
<p>Un&#8217;altra forma di tutela dal mobbing, già riconosciuta nel nostro ordinamento, è la tutela dal licenziamento illegittimo. Spesso infatti l&#8217;esasperazione prodotta dal mobbing quotidianamente subito, porta la vittima a reagire con ingiurie o aggressioni che possono a loro volta fondare un provvedimento di licenziamento per insubordinazione. Ebbene, in questi casi, la giurisprudenza ha riconosciuto che in tali comportamenti, sia pure non legittimi, non si può riconoscere una forma di insubordinazione, ma soltanto una reazione, per quanto riprovevole, alle vessazioni subite. E conseguentemente è stato disposto il reintegro nel posto di lavoro del lavoratore licenziato. Si tratta di una forma di tutela che opera a posteriori, quando ormai l&#8217;azione di mobbingè giunta all&#8217;epilogo, all&#8217;espulsione del lavoratore dal posto di lavoro.<br />
È una forma di tutela a posteriori anche quella da riconoscere al lavoratore che, prostrato dalle vessazioni subite, e pur di non trascorrere un giorno di più in un ambiente di lavoro dove i rapporti umani sono ormai degenerati in mobbing, rassegna le proprie dimissioni. In questo caso, il lavoratore può ottenere l&#8217;annullamento delle dimissioni se dimostra che tale atto è stato posto in essere in stato d&#8217;incapacità d&#8217;intendere e di volere (art. 1428 c.c.), o a causa della violenza morale subita (art. 1434 c.c.), anche nella forma di minaccia di licenziamento.<br />
Se invece il lavoratore non ha comunque l&#8217;interesse o la forza per continuare a lavorare in un ambiente di lavoro divenuto ormai intollerabile, tale situazione può costituire la giusta causa per recedere dal contratto di lavoro, con richiesta al giudice di condannare il datore di lavoro al pagamento dell&#8217;indennità di preavviso ed al risarcimento dei danni. </p>
<p><strong>La responsabilità extracontrattuale ed altre forme di tutela  </strong></p>
<p>Anche il mobbing cosiddetto orizzontale, ossia quando non è il superiore, ma il pari grado, a molestare il mobbizzato, può essere imputato al datore di lavoro, perché anche qui incombe al datore di lavoro l&#8217;obbligo di garantire che la serenità dell&#8217;ambiente di lavoro non sia turbata da comportamenti vessatori posti in essere da altri suoi dipendenti, seppure non preposti al mobbizzato.<br />
In base infatti all&#8217;art. 2049 c.c. &#8220;I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell&#8217;esercizio delle incombenze a cui sono adibiti&#8221;: se dunque il dipendente, nell&#8217;ambito di una distorta prassi lavorativa, mobbizza il collega, potrà esserne chiamato a rispondere il datore di lavoro.<br />
Del resto, la responsabilità del datore di lavoro per tali comportamenti dei dipendenti è rafforzata dalla possibilità, che egli ha, di infliggere pesanti sanzioni disciplinari e finanche il licenziamento, a chi ponga in essere gravi condotte nei confronti dei colleghi. Infatti, è stato ad esempio riconosciuto legittimo il licenziamento in tronco di lavoratori che infliggevano pesanti molestie sessuali alle sottoposte, o insultavano e minacciavano gravemente i superiori (ricordiamo infatti che il mobbing c.d. verticale può vedere come vittima anche il superiore).<br />
Anche il soggetto che ha direttamente posto in essere il mobbing non va esente da responsabilità, ma risponderà dei danni cagionati ai sensi della norma generale dell&#8217;art. 2043 c.c., in base alla quale &#8220;Qualunque fatto doloso, o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno&#8221;.<br />
In questo caso, tuttavia, come anche nel caso sopra citato dell&#8217;art. 2049 c.c., si tratta di una responsabilità di natura extracontrattuale, che trae cioè origine non da un preesistente rapporto contrattuale tra danneggiante e danneggiato, come nel caso della responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., ma dalla violazione dell&#8217;obbligo che incombe su tutti di non ledere gli altrui diritti.<br />
Anche il datore di lavoro, del resto, oltre ad essere tenuto in via contrattuale a garantire l&#8217;integrità fisica e la personalità morale del lavoratore (art. 2087 c.c.), è tenuto come tutti i consociati, ossia in via extracontrattuale, a non ledere gli altrui diritti (art. 2043 c.c.): per questo motivo la giurisprudenza ha anche affermato che le due forme di responsabilità possono ricorrere entrambe in capo al datore di lavoro.<br />
Le due forme di responsabilità hanno regole diverse, in particolare per quanto riguarda il cosiddetto onere della prova, ossia l&#8217;onere di provare i fatti su cui si basa il diritto di cui si chiede il riconoscimento.<br />
Infatti, mentre per entrambe le forme di responsabilità vanno provate la condotta che ha determinato il danno e la relazione di causa effetto tra condotta e danno, la colpevolezza o il dolo dell&#8217;agente vanno invece provate solo se si invoca la responsabilità extracontrattuale, mentre nel caso della responsabilità contrattuale, la colpevolezza è presunta, e spetta all&#8217;inadempiente (il datore di lavoro, nel nostro caso) la prova del contrario, ossia che l&#8217;inadempimento (nel nostro caso la violazione dell&#8217;art. 2087 c.c.) &#8220;è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile&#8221; (art. 1218 c.c.).<br />
Questa regola sulla prova rende molto spesso più conveniente per il lavoratore agire contro il datore di lavoro, in via contrattuale, ai sensi dell&#8217;art. 2087 c.c., anziché agire in via extracontrattuale contro lo stesso datore di lavoro o contro il diretto responsabile delle azioni di mobbing, proprio perché in questo modo almeno una parte dell&#8217;onere probatorio può essere scaricata sulla controparte.<br />
Alcuni studiosi hanno fatto altresì notare che anche dal punto di vista dei danni risarcibili, l&#8217;art. 2087 c.c. offrirebbe maggiori possibilità di ristoro, rispetto alle ordinarie norme sul danno. In particolare, si è detto che il richiamo alla personalità morale del lavoratore, contenuto in questa norma, consentirebbe di risarcire un danno ulteriore rispetto a quello biologico o alla salute del lavoratore, che presuppongono pur sempre una lesione all&#8217;integrità fisica o psichica del lavoratore che non sempre è agevole riscontrare clinicamente.<br />
Altre norme che possono essere utilizzate anche in funzione anti - mobbing sono infine la normativa a salvaguardia della condizione femminile nel mondo del lavoro (legge 903/1977, legge 125/1991), nonché quella contro le discriminazioni sul lavoro nei confronti di soggetti portatori di infezione HIV (art. 5 legge 135/1990). </p>
<p><strong>La tutela penale </strong></p>
<p>Molti comportamenti che abbiamo ricondotto al mobbing possono anche costituire reato. Il fatto che il giudice riscontri un reato, è importante ai fini del risarcimento del danno, perché consente di liquidare, in aggiunta all&#8217;eventuale danno patrimoniale, al danno biologico o danno alla salute, anche il danno morale consistente nell&#8217;afflizione morale inferta alla vittima.<br />
Venendo ai reati ipotizzabili in caso di mobbing, innanzitutto, l&#8217;aver provocato un danno alla salute del lavoratore può determinare la responsabilità per il reato di lesioni personali colpose (art. 490 c.p.).<br />
I richiami verbali umilianti ed eccessivi, potranno altresì integrare i reati di ingiuria (art. 594 c.p.) o di diffamazione (art. 595 c.p.).<br />
Si potranno inoltre riconoscere, a seconda dei casi, i reati di abuso di ufficio (art. 323 c.p.), di violenza privata (art. 610 c.p.), di molestie sessuali (legge 66/1996).<br />
In ogni caso, spesso ricorrerà l&#8217;aggravante dell&#8217;abuso di autorità, di relazioni d&#8217;ufficio o di prestazione d&#8217;opera (art. 61, n. 11), c.p. </p>
<p><strong>Danni risarcibili  </strong></p>
<p>Se il danno subito dal lavoratore in conseguenza del mobbing assume i connotati di un danno biologico, definito anche come danno alla salute, esso andrà risarcito in base all&#8217;art. 32 della nostra Costituzione, laddove è statuito che &#8220;La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell&#8217;individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti&#8221;. Tale danno consiste nella menomazione della integrità psico-fisica della persona in quanto tale, quindi non soltanto in riferimento all&#8217;attitudine a produrre ricchezza, ma anche in relazione alla totalità dei riflessi negativi patiti rispetto a tutte le funzioni naturali del soggetto nel suo ambiente di vita. Se dunque le condotte mobbizzanti hanno scatenato una patologia nel lavoratore, egli, in base agli articoli 2087 c.c. e 32 Cost. andrà risarcito, a carico del datore di lavoro, del danno riportato.<br />
La responsabilità del datore di lavoro per la lesione della salute del lavoratore sarà esclusa solo quando le conseguenze che in concreto il lavoratore ha patito, per le aggressioni subite in azienda, siano eccezionali, inevitabili, ed assolutamente imprevedibili, perché qui viene proprio a mancare la relazione di causa/effetto che deve sempre intercorrere tra il comportamento lesivo ed il danno patito, affinché questo possa essere risarcito.<br />
Saranno parimenti risarcibili naturalmente i danni patrimoniali patiti in conseguenza del mobbing, come quelli consistenti, a seconda dei casi, nella mancata percezione dello stipendio, o dell&#8217;indennità di preavviso o nelle spese sostenute per visite e cure.<br />
Al confine tra il danno patrimoniale ed il danno alla personalità morale, si colloca il danno alla professionalità, anch&#8217;esso risarcibile, specialmente in caso di demansionamento.<br />
Tale danno consiste in particolare nel riflesso negativo che il demansionamento produce sull&#8217;immagine del lavoratore, sulla sua spendibilità nel mercato del lavoro, sulle sue possibilità di carriera all&#8217;interno della stessa o di altre aziende. Generalmente questo danno viene liquidato in via equitativa dal giudice, tenendo presente la retribuzione del lavoratore e la durata del demansionamento.<br />
Una menzione a parte merita il danno esistenziale , una categoria emergente di danno alla persona, che sempre più frequentemente trova riconoscimento nella giurisprudenza. Si tratta del danno derivante alla persona dal peggioramento complessivo delle condizioni di vita, riconoscendosi così tutela risarcitoria agli aspetti esistenziali della &#8220;dimensione uomo&#8221;, anche a prescindere dal riscontro di un danno alla salute clinicamente accertabile. Il riconoscimento di questa forma di danno, sicuramente ricorrente in caso di mobbing, consentirebbe di allargare notevolmente l&#8217;ambito di tutela accordato al lavoratore contro queste pratiche vessatorie.<br />
Infine, nei casi integranti reato, è risarcibile anche il danno morale, ossia l&#8217;afflizione morale patita dalla vittima in conseguenza del trattamento umiliante subito. </p>
<p><strong>I limiti della attuale forma di tutela  </strong></p>
<p>Di fronte ad una così nutrita schiera di norme che tutelano i lavoratori dal mobbing, viene veramente da chiedersi che necessità ci fosse di elaborare questa categoria di vessazioni, visto che essa non solo è già ampiamente nota alla giurisprudenza ma anche così incisivamente tutelata dalla legge.<br />
In realtà, va riconosciuto l&#8217;indubbio valore scientifico di un concetto che comunque sintetizza meglio di altri la complessità di queste forme di aggressione e può consentire, in prospettiva, di dare tutela al lavoratore anche in casi in cui i singoli atti dell&#8217;aggressione, non siano già di per sé considerati risarcibili dall&#8217;ordinamento.<br />
Se invece il riconoscimento legislativo del mobbing dovesse rappresentare l&#8217;occasione per restringere le tutele già esistenti, si farebbe un grave torto non solo alla vasta schiera delle vittime di queste vessazioni, ma anche al patrimonio di elaborazione scientifica, giuridica e giudiziaria che è venuto maturando sul tema in questi anni.<br />
Viceversa, un più diffuso riconoscimento giudiziario o la disciplina normativa del fenomeno possono rappresentare l&#8217;occasione per superare i pur esistenti limiti della tutela attualmente riconoscibile contro il mobbing.<br />
Il riferimento va in particolare ai problemi probatori che possono essere riscontrati in sede giudiziaria e che attualmente rappresentano il maggior limite ad un&#8217;efficace tutela contro il mobbing aziendale.<br />
Come abbiamo accennato, infatti, sia che si invochi la responsabilità contrattuale, sia che si invochi quella extracontrattuale, è sempre necessario dimostrare le condotte vessatorie, il danno, ed il nesso causale tra loro intercorrente.<br />
E qui le difficoltà per il lavoratore possono diventare insormontabili, soprattutto se si consideri che spesso l&#8217;unica prova disponibile delle condotte vessatorie è rappresentata dalla testimonianza dei colleghi, che possono essere a loro volta coinvolti nelle stesse azioni di mobbing (collettivo), o indotti a serbare un contegno omertoso per evitare a loro volta &#8220;grane&#8221;.<br />
Anche la prova del nesso causale può risultare non agevole, essendo le patologie che qui più spesso vengono in gioco (patologie nervose o psichiche) astrattamente riconducibili anche ad altre dimensioni della vita del lavoratore (affetti, amicizie).<br />
E poi, anche a prescindere dai problemi di prova, che dire di chi pure subisce il mobbing, ha l&#8217;esistenza rovinata, ma ciononostante non riporta alcuna patologia clinicamente attestabile? Perché i forti devono subire e comunque soffrire senza ristoro?<br />
Anche qui, in attesa di &#8220;aperture&#8221; della giurisprudenza sul danno esistenziale, forse il legislatore potrebbe fornire qualche soccorso.<br />
Infine, il riconoscimento legislativo dovrebbe porre le basi di una vera prevenzione sul tema del mobbing, che parta dalla stessa organizzazione del lavoro, anche nell&#8217;ambito della pubblica amministrazione, e, perché no, delle professioni, con la previsione non solo di campagne di sensibilizzazione, ma anche di concreti strumenti di rilevazione delle pratiche di mobbing, che come detto finiscono con il rappresentare un costo per l&#8217;impresa, per l&#8217;amministrazione pubblica, e complessivamente per la società.<br />
Ed allora, si appronterebbe realmente una tutela contro il mobbing per così dire collettiva, fatta propria dalle strutture, che vada ad affiancarsi a quella, individuale, della vertenza giudiziale, la quale, a parte le strettoie probatorie di cui si è detto, attraverso la clausola generale dell&#8217;art. 2087 c.c., gode certamente di una efficace salvaguardia.<br />
Solo così il dibattito sul mobbing potrebbe superare la dimensione di tutela giudiziaria di posizioni individuali, per porsi come problema culturale della collettività, anche se il percorso non sarà certamente né breve né semplice, soprattutto ove si consideri che il fenomeno del mobbing pare emergere proprio come un portato dell&#8217;individualizzazione, precarizzazione e flessibilizzazione del rapporto di lavoro che ha reso il lavoratore solo tra i soli, vittima di un branco di ugualmente deboli. </p>
<p><strong>La recente proposta di legge  </strong></p>
<p>Nell&#8217;autunno dello scorso anno sono stati depositati gli ultimi disegni di legge in materia, dopo che nelle passate legislature altri deputati avevano fatto analoghe proposte, senza che però si giungesse all&#8217;approvazione di un testo da parte dei due rami del Parlamento.<br />
In estrema sintesi, si noti che il legislatore qualifica il mobbing in maniera molto puntuale, riprendendo quanto è il frutto attuale degli studi e delle ricerche e specificando le condotte più tipiche - come atti di ostilità, attacchi alla reputazione, creazione di falsi pettegolezzi [&#8230;] -, ma tralasciando di fare un elenco tassativo dei comportamenti ed adottando una clausola che consenta di ricondurre anche nuove e diverse condotte al fenomeno. Collega poi, a tali determinati comportamenti, la conseguenza del danno che ne può derivare alla condizione psicofisica, nonché alla personalità e dignità di lavoratore. Tuttavia il danno che rileva, ai fini dell&#8217;applicazione delle norme in analisi, è quello che incide sulla capacità lavorativa, andando così a restringere l&#8217;ambito delle tutele, rispetto alla casistica che abbiamo esaminato, nella quale già in base alle norme vigenti, viene risarcito, ad esempio, il danno biologico e il danno esistenziale.<br />
Nel dettaglio le forme di garanzia previste sono: l&#8217;annullabilità degli atti posti in essere dal lavoratore ed i provvedimenti da questo assunti, quando interessano, modificano mansioni e qualifiche, incarichi e trasferimenti, con l&#8217;assunzione di provvedimenti disciplinari per chi ha posto in essere la condotta ed il riconoscimento dell&#8217;azione processuale per il risarcimento del danno, innanzi al giudice del lavoro secondo la procedura ordinaria del rito del lavoro, liquidando il danno in forma equitativa, oltre a misure di prevenzione ed informazione o di pubblicizzazione dei provvedimenti giudiziari di condanna dei comportamenti vessatori.<br />
Singolare è tuttavia l&#8217;ultima norma prevista che disciplina esclusivamente gli episodi di mobbing che si realizzano nei partiti e nelle associazioni, a danno di soci o iscritti. Traspare in questo caso la volontà di limitare gli atteggiamenti tipici della vita e della dialettica che si sviluppa in questi organismi, per l&#8217;assunzione ed il mantenimento del controllo.<br />
Nel complesso, senza operare particolari confronti con le altre proposte elaborate, l&#8217;articolato così come presentato, appare scarno e quanto mai essenziale nel ribadire e fare prendere atto all&#8217;ordinamento dell&#8217;esistenza di tale fenomeno. Forse si sarebbe potuto impiegare qualche parola in più per qualificare meglio la tipologia di danno ed assegnare una forma di tutela più incisiva. D&#8217;altra parte si tratta ancora di una proposta e pertanto costituisce solo il punto di partenza.<br />
Infine appare opportuno notare che non solo il legislatore ed i giudici in vario modo hanno iniziato a prendere piena coscienza del fenomeno mobbing, ma pure le forze sociali e gli interpreti della contrattazione collettiva. Sono ancora pochissimi gli esempi in cui negli accordi tra datori e rappresentanti dei lavoratori si parla esplicitamente di mobbing, e tuttavia qualcosa in questo senso è stato fatto. Si veda a titolo informativo l&#8217;ipotesi di accordo relativa al CCNL per il personale non dirigente dell&#8217;UNIONCAMERE -quadriennio normativo 1999-2002 e biennio economico 1999-2000, laddove all&#8217;art. 8, comma 2, lett. d), è statuito che&#8221;il comitato delle pari opportunità svolge le funzioni inerenti a proposta di iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali e di mobbing nei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche dei fenomeni &#8220;. </p>
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		<title>Benzina?  Ecco i distributori più economici</title>
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		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 21:44:51 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Informazioni Utili]]></category>
<category>Benzina</category><category>distributori più economici</category><category>informazioni utili</category>
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		<description><![CDATA[Prezzi Benzina è un interessante servizio che ci permettere di conoscere i prezzi dei carburanti, individuare i distributori più economici ed evitare quelli più costosi.
Per leggere i prezzi dei carburanti è possibile consultare il sito di Prezzi Benzina oppure, se si è fuori casa, inviare un SMS al numero cellulare 333-349-2344: si paga solamente l’invio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prezzi Benzina è un interessante servizio che ci permettere di conoscere i prezzi dei carburanti, individuare i distributori più economici ed evitare quelli più costosi.</p>
<p>Per leggere i prezzi dei carburanti è possibile consultare il sito di Prezzi Benzina oppure, se si è fuori casa, inviare un SMS al numero cellulare 333-349-2344: si paga solamente l’invio di un SMS verso un cellulare TIM. Chi ha un navigatore satellitare Tom Tom può scaricare, inoltre, gli overlay che indicano le posizioni ed i prezzi dei distributori più economici e di quelli più costosi.</p>
<p>Il servizio è molto simile a quello del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali che ci permette di conoscere in modo totalmente gratuito il prezzo medio dei principali prodotti ortofrutticoli inviando un SMS, seppur si distingue da questo per una sostanziale caratteristica: l’inserimento dei dati è affidato agli utenti.</p>
<p>Come tutti i siti del nuovo Web, anche Prezzi Benzina si basa, come già accennato, sugli inserimenti dei prezzi dei carburanti da parte degli utilizzatori ed il progetto è stato creato da volontari. Questi ultimi non percepiscono nulla, anzi sborsano euro di tasca loro per inviare, ad esempio, gli SMS di risposta contenti i costi dei carburanti e le informazioni richieste: una donazione pertanto potrebbe fare loro comodo. Per eseguire una donazione, basta cliccare sul tasto donazioni presente nella colonna destra del sito. </p>
<p>Altrettanto importante deve essere il nostro contributo nell’inserimento dei prezzi dei carburanti. Progetti come questo evidenziano come il nuovo Internet ci permetta di risparmiare, integrando due mondi, quello reale e quello virtuale, apparentemente inconciliabili. </p>
<p><a href="http://www.prezzibenzina.it" target="_blank">Clicca su Prezzi Benzina</a></p>
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		<title>Naviga felice e sicuro - Open DNS</title>
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		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 21:22:15 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
<category>Naviga</category><category>Open DNS</category><category>sicurezza</category>
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		<description><![CDATA[Ad ogni sito Internet (come http://myplanets.org) corrisponde un indirizzo IP. Quando digitate l’indirizzo del mio sito(http://myplanets.org) sul vostro browser, il vostro computer si collega ai server DNS del vostro provider per trovare l’indirizzo IP corrispondente.
I server DNS sono, quindi, degli elenchi telefonici che garantiscono la corrispondenza fra i siti Internet e i loro indirizzi IP. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ad ogni sito Internet (come http://myplanets.org) corrisponde un indirizzo IP. Quando digitate l’indirizzo del mio sito(http://myplanets.org) sul vostro browser, il vostro computer si collega ai server DNS del vostro provider per trovare l’indirizzo IP corrispondente.</p>
<p>I server DNS sono, quindi, degli elenchi telefonici che garantiscono la corrispondenza fra i siti Internet e i loro indirizzi IP. Trovato l’indirizzo IP corrispondente al mio sito, quest’ultimo sarà visualizzato nel vostro browser. E’ possibile modificare le impostazioni del nostro computer per far si che questo contatti un server DNS alternativo a quello del nostro provider.</p>
<p>OpenDNS mette a disposizione di tutti dei server DNS con delle funzionalità in più rispetto a quelli tradizionali dei provider. Sostituendolo ai server DNS del nostro provider, OpenDNS intercetta le connessioni ad Internet e ci protegge, prima di tutto, dai siti di phishing, che vengono bloccati. </p>
<p><img src="http://blog.myplanets.org/immagini/opendns2.gif" alt="open dns" /></p>
<p>Se digitiamo l’indirizzo di un sito Internet in una forma sbagliata, questo sarà corretto. Per intenderci, se avete scritto http://myplanets.orf (indirizzo errato) venite portati su http://myplanets.org (indirizzo corretto).</p>
<p>OpenDNS cerca di garantire, inoltre, una maggiore velocità di risposta rispetto ai DNS dei provider. Il progetto è del tutto gratuito e vive della pubblicità che viene visualizzata se si digita l’indirizzo di un sito Internet inesistente. In quanto gratuito, OpenDNS è libero da ingerenze esterne. </p>
<p>Se da una parte i provider con i loro DNS posso censurare certi siti Internet, dall’altra possiamo aggirare l’ostacolo con OpenDNS. Dal 24 Febbraio -  i navigatori italiani, ad esempio, non possono più accedere, per decisione dello Stato italiano, a oltre 500 siti web di casinò on-line e gioco d’azzardo esteri.</p>
<p>Per impostare i DNS di OpenDNS, dovete semplicemente seguire le istruzioni presenti in questa pagina. In Windows XP, ad esempio, andate su Start/Connetti a/Mostra tutte le connessioni. Nella finestra che si apre, selezionate con il tasto destro del mouse la vostra connessione ad Internet e fate click sul tasto Proprietà.</p>
<p>A questo punto, spostatevi nella scheda Rete, selezionate la voce Protocollo Internet (TCP/IP) e fate click sul tasto Proprietà. Nella finestra che si apre, mettete un segno di spunta alla voce Utilizza i seguenti indirizzi server DNS e scrivete i seguenti indirizzi IP:</p>
<p>208.67.222.222<br />
208.67.220.220</p>
<p><img src="http://blog.myplanets.org/immagini/opendns1.jpg" alt="open dns 1" /></p>
<p>Riavviate il pc</p>
<p>Per verificare che state navigando veramente usando i DNS di OpenDNS e non quelli del vostro provider, aprite il sito Internet <a href="http://welcome.opendns.com">OpenDns</a>.</p>
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		<title>Sicuri di essere sicuri&#8230;  Scansioni Online</title>
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		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 21:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
<category>antivirus</category><category>Scansioni Online</category><category>sicurezza</category>
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		<description><![CDATA[Anche se avete un Antivirus e un buon Firewall ma siete convinti che c&#8217;è qualcosa che non va o effettivamente avete preso un virus che non riuscite a togliere&#8230; non preocupatevi in rete si trovano degli ottimi antivirus Online tutti gratis che controllano e puliscono il vostro pc.
Elenco i migliori (secondo me).

Symantec Security Check
Uno dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anche se avete un Antivirus e un buon Firewall ma siete convinti che c&#8217;è qualcosa che non va o effettivamente avete preso un virus che non riuscite a togliere&#8230; non preocupatevi in rete si trovano degli ottimi antivirus Online tutti gratis che controllano e puliscono il vostro pc.<br />
Elenco i migliori (secondo me).</p>
<p><center><img src="http://blog.myplanets.org/immagini/symantec.gif"></center><br />
<strong>Symantec Security Check</strong><br />
Uno dei più famosi Antivirus mette a disposizione due tools online.<br />
Scansione dei virus: Il computer è libero dai virus?<br />
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<p>Scansione &#8220;Security Risk&#8221; Il computer è protetto dalle minacce on-line?<br />
<center><a href="http://security.symantec.com/sscv6/ssc_EULA.asp?langid=it&#038;venid=sym&#038;plfid=23&#038;pkj=PJNXRHYTINMHDKDCWLL&#038;scanstate=2" target="_blank">Clicca qui</a></center></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><center><img src="http://blog.myplanets.org/immagini/trend.gif"></center><br />
<strong>Scansione virus online della Trend Micro</strong><br />
Trend Micro HouseCall è un’applicazione in grado di verificare se il computer in uso è stato infettato da virus, spyware o altre minacce informatiche. HouseCall svolge controlli di sicurezza aggiuntivi per identificare e risolvere le vulnerabilità che possono portare a una nuova infezione del PC.<br />
<center><a href="http://it.trendmicro-europe.com/consumer/housecall/housecall_launch.php" target="_blank">Clicca qui</a></center></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><center><img src="http://blog.myplanets.org/immagini/panda.gif"></center><br />
<strong>Panda Active Scan</strong><br />
Questo prodotto consente di analizzare, disinfettare ed eliminare oltre 90.000 virus, worm e Trojan in tutti i dispositivi di sistema, i dischi rigidi, i file compressi e in tutti i messaggi di posta elettronica.<br />
È in grado di rilevare spyware. L&#8217;84% del software dannoso installato nei computer a livello mondiale è rappresentato da questi programmi.<br />
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<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><center><img src="http://blog.myplanets.org/immagini/kapersky.gif"></center><br />
<strong>Kaspersky Antivirus: scanner online gratuito</strong><br />
 Kaspersky Online Scanner utilizza la tecnologia ActiveX per scansire il vostro computer alla ricerca di codici ostili. Lo scanner opera tramite Microsoft Internet Explorer per verificare il vostro computer ed offre la stessa capacità di analisi tipica dei prodotti Kaspersky Lab.<br />
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<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><center><img src="http://blog.myplanets.org/immagini/bidefender.gif"></center><br />
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BitDefender Online Scanner è un ottimo antivirus.<br />
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<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><center><img src="http://blog.myplanets.org/immagini/gfi.gif"></center><br />
<strong>TrojanScan</strong><br />
La GFI è una nota azienda che si occupa della sicurezza delle reti. Ha messo a disposizione un servizio gratuito di scanner on-line per i trojan per verificare se il sistema è infetto.<br />
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<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><center><img src="http://blog.myplanets.org/immagini/sygate.gif"></center><br />
<strong>Sygate Firewall</strong><br />
Testate il vostro Firewall nel sito del ormai conosciutissimo Sygate Firewall.<br />
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		<title>Hijackthis</title>
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		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 20:01:18 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
<category>browser</category><category>hijackers</category><category>malware</category><category>sicurezza</category><category>spyware</category><category>trojan</category><category>virus worm</category>
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		<description><![CDATA[HijackThis è un programma che può essere utilizzato dagli utenti esperti per identificare la presenza di componenti spyware, malware, hijackers del browser, trojan e virus worm eventualmente presenti sul sistema.
Il programma permette di raccogliere le informazioni più importanti sulla configurazione delle aree del sistema operativo maggiormente attaccate da parte di componenti dannosi come spyware, hijackers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HijackThis è un programma che può essere utilizzato dagli utenti esperti per identificare la presenza di componenti spyware, malware, hijackers del browser, trojan e virus worm eventualmente presenti sul sistema.<br />
Il programma permette di raccogliere le informazioni più importanti sulla configurazione delle aree del sistema operativo maggiormente attaccate da parte di componenti dannosi come spyware, hijackers e &#8220;malware&#8221; in generale. </p>
<p>Tutti i dati sullo stato del sistema possono essere memorizzati in un file di testo (file di log, log file) ricorrendo all&#8217;apposita funzione integrata in HijackThis. Sino ad ora, gli utenti meno smaliziati che non erano in grado di comprendere il log di HijackThis, erano costretti ad inviarlo sui vari forum disponibili in Rete, in cerca di aiuto. </p>
<p>La procedura automatizzata, accessibile da questa <a href="http://www.hijackthis.de" target="_blank">pagina</a>, effettua un&#8217;analisi in tempo reale del file di log di HijackThis: è sufficiente semplicemente copiare il contenuto di tale file, incollarlo nella finestra e premere il pulsante Analizza. HijackThis è un software gratuito che non necessita di installazione: può essere prelevato da <a href="http://download.myplanets.org/2007/07/09/hijackthis/" target="_blank">qui</a>.</p>
<p><strong>Vediamo come funziona&#8230;</strong></p>
<p>Scaricate il programma.<br />
Non c&#8217;è bisogno di installarlo.. Cliccate su HijackThis.exe per farlo partire.</p>
<p>Apparirà questa schermata</p>
<p><center><img src="http://blog.myplanets.org/immagini/Immagine2.jpg"></center></p>
<p>Cliccate su &#8220;Do a system scan and save a logfile&#8221;<br />
Il programma analizzerà il vostro sistema e vi salvera il logfile &#8220;hijackthis.log&#8221;.</p>
<p>Ora vi collegherete nel sito <a href="http://www.hijackthis.de" target="_blank">qui</a> vi verrà visualizzata questa pagina </p>
<p><center><img src="http://blog.myplanets.org/immagini/Immagine1.jpg"></center></p>
<p>Caricate hijackthis.log,<br />
<center><img src="http://blog.myplanets.org/immagini/Immagine4.jpg"></center><br />
Cliccate su analizza e vi verrà fuori una schermata così&#8230;</p>
<p><center><img src="http://blog.myplanets.org/immagini/Immagine5.jpg"></center></p>
<p>Quello che vedete sono le chiavi del vostro registro di configurazione e dei programmi che partono all&#8217;avvio di windows.<br />
Verde = sicuro<br />
arancione = sospetto,sconosciuto<br />
rosso = dannoso,pericoloso<br />
A questo punto se ci fossero delle chiavi dannose (rosso) nel programma (HijackThis) le selezionate cliccate su fix checked e il sistema tornerà pulito.Se avete ancora problemi potete scaricarvi Ad-Aware,Spyboot e l&#8217;ottimo A-Squared su <a href="http://download.myplanets.org/">myPlanets Download</a>.</p>
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